Rientro automatico dalla assegnazione temporanea non è trasferimento sindacale (TAR Trentino-Alto Adige n. 172 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rientro del militare alla sede di appartenenza al termine del periodo di assegnazione temporanea disposta a domanda ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 costituisce effetto automatico ex lege e non un provvedimento di trasferimento. Esso non rientra pertanto nel perimetro applicativo dell’art. 1479-bis, primo comma, lett. b), C.O.M., che subordina alla preventiva intesa con l’APCSM soltanto il trasferimento ad altra sede o la sostituzione nell’incarico del militare che riveste carica elettiva sindacale. La sopravvenuta elezione a dirigente sindacale non sospende l’obbligo di rientro, che discende dalla cessazione del beneficio e si colloca fuori dall’attività amministrativa. Le esigenze sindacali sopravvenute possono formare oggetto di una separata domanda di trasferimento.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito Italiano, otteneva dapprima un’assegnazione temporanea per assistere un familiare disabile e, in seguito alla nascita dei figli, una nuova assegnazione temporanea presso un reparto vicino alla famiglia ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001. Il provvedimento di concessione prevedeva espressamente l’automatico rientro all’ente di provenienza alla scadenza del beneficio.
Durante la permanenza nella sede temporanea il militare aderiva a un’APCSM, contribuiva alla costituzione di una sezione e ne assumeva la presidenza, per poi essere eletto vice-segretario regionale. Alla scadenza del triennio il Comando comunicava la perdita di forza per il rientro alla sede di origine. Il militare e l’associazione impugnavano il provvedimento di assegnazione nella parte relativa al rientro automatico, dolendosi della mancata consultazione sindacale e chiedendone la disapplicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva, qualificando la controversia come relativa all’esercizio della libertà sindacale del personale militare, con applicazione del rito abbreviato ex art. 119, lett. m-octies), c.p.a.. Respinge poi l’eccezione di incompetenza territoriale, individuando la sede di servizio ex art. 13, comma 2, c.p.a. nel reparto di formale incardinazione, e rigetta la richiesta di nullità dell’ordinanza cautelare e di differimento dell’udienza, dichiarando inammissibili i documenti depositati tardivamente.
Sul piano della legittimazione, il Collegio si discosta da TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, n. 381 del 2025 e riconosce all’APCSM la legittimazione ad agire in proprio. L’art. 1481 C.O.M., come integrato dal d.lgs. n. 192/2023, attribuisce all’associazione un interesse diretto e qualificato, in analogia con l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori. Il trasferimento senza intesa integra condotta antisindacale e legittima l’associazione ad agire senza rappresentare il militare.
Nel merito il ricorso è infondato. La questione centrale è il rapporto tra l’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 e l’art. 1479-bis C.O.M.. Il Collegio esclude anzitutto l’applicabilità ratione temporis della norma sindacale, introdotta dal d.lgs. n. 192/2023 in epoca successiva al provvedimento di assegnazione.
Anche a volerla ritenere applicabile, il Collegio nega un’interpretazione estensiva della nozione di trasferimento ad altra sede. Il trasferimento è atto di assegnazione disposto d’autorità, di natura ampiamente discrezionale; il rientro al termine del triennio è invece effetto automatico ex lege, che non richiede alcuna nuova attività amministrativa né un formale ordine di rientro. Si tratta di mero adempimento dell’obbligo di servizio presso la sede di appartenenza, ripristinato per effetto della cessazione della sospensione, e dunque di un comportamento individuale estraneo all’esercizio dell’attività amministrativa.
La missiva del Comando è qualificata come semplice presa d’atto priva di contenuto autoritativo. Il Collegio richiama sul punto TAR Emilia-Romagna, Bologna, n. 381 del 2025, condividendone l’esito, e nega che le situazioni sopravvenute medio tempore possano incidere sul rientro, dovendo eventualmente formare oggetto di separata domanda di trasferimento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese in solido dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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