Sospensione condizionale e precedente estinto per messa alla prova (Cass. pen. Sez. IV n. 33884 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare il giudizio prognostico di cui all’art. 164, comma primo, cod. pen. sulla capacità a delinquere desunta dai precedenti giudiziari ex art. 133, comma secondo, n. 2), cod. pen., indipendentemente dalla loro traduzione in condanna definitiva. L’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova costituisce comunque un precedente giudiziario valutabile, perché con l’estinzione viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce. La revoca della patente è sanzione amministrativa accessoria che non attiene alla riserva di giurisdizione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale di cui all’art. 13 Cost., né il richiamo all’art. 27 Cost. è pertinente rispetto alla questione devoluta.

Il Fatto

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 2.10.2024, ha confermato la declaratoria di responsabilità del prevenuto per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, commi 2, 2-bis e 2-sexies, cod. strada, fatto del 13.4.2021. I giudici di merito hanno negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, valorizzando le modalità del fatto e un precedente specifico.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sul diniego del beneficio e sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, per l’automatismo applicativo della revoca della patente. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità; la difesa ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui, in tema di sospensione condizionale, anche dopo l’introduzione dell’art. 115-bis cod. proc. pen., il giudice può fondare il giudizio prognostico sulla capacità a delinquere desunta dai precedenti giudiziari ex art. 133, comma secondo, n. 2), cod. pen., afferendo gli stessi alla condotta e alla vita del reo antecedenti al reato (Sez. 7, n. 30345 del 07/06/2023, Rv. 285098-01).

La Corte precisa che il precedente giudiziario è valutabile anche quando sia intervenuta declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale ai sensi dell’art. 47 ord. pen., per esito positivo dell’affidamento in prova (Sez. 1, n. 40824 del 14/06/2022, Rv. 283675-01). Analogamente, ai fini del diniego, è valutabile il precedente costituito da sentenza di applicazione della pena, anche con estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Rv. 282377-01).

Più in generale, il giudice può trarre elementi per escludere il beneficio anche da reati dichiarati prescritti, perché con l’estinzione del reato viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce (Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, Rv. 281425-01). Ne deriva che l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova è comunque un precedente giudiziario di cui il giudice può tenere conto.

Nel caso concreto il precedente specifico risaliva al 2016, pochi anni prima del fatto. La Corte distrettuale ha considerato le peculiarità del fatto, caratterizzato dalla perdita di controllo del veicolo in prossimità di un’abitazione privata, con danni agli infissi e al portone e potenziale pericolo per l’incolumità delle persone. Il richiamo alle modalità del fatto non si limita agli elementi costitutivi della contravvenzione, ma argomenta sulle specificità del fatto storico.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che reiterativo della questione già prospettata in appello e dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 194/2023. La revoca della patente, sanzione amministrativa accessoria, non attiene alla riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost. e il richiamo all’art. 27 Cost. è incongruo. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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