Il travisamento della prova non preclude il concorso morale nel reato (Cass. pen. Sez. 4 n. 7726 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova è configurabile soltanto quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Tale vizio, per assumere rilievo in sede di legittimità, deve essere decisivo, ossia tale da escludere in modo certo la penale responsabilità del prevenuto. Ne deriva che, ove le emergenze processuali sorreggano comunque una diversa e autonoma ragione di colpevolezza — come il concorso morale, fondato su una condotta agevolatrice e di rinforzo dell’altrui proposito criminoso — l’erronea lettura di prove relative alla sola materialità della condotta non priva di decisività il travisamento lamentato.
Il Fatto
Con sentenza del 2 dicembre 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Padova, che aveva condannato l’imputato alla pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 412,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen..
All’imputato era stato contestato di essersi impossessato, in concorso con un complice giudicato separatamente, di una bicicletta di valore, dopo essersi introdotti nel garage della persona offesa. La contribuzione causale era consistita nell’aver trasportato il complice sul proprio monopattino fino in prossimità del luogo del furto e nell’aver successivamente ricoverato la bicicletta sottratta presso la propria abitazione. Avverso la sentenza di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non fondato, rigettandolo. Il motivo di ricorso, incentrato sull’errata lettura delle risultanze processuali, è stato esaminato alla luce del consolidato canone ermeneutico in materia di travisamento probatorio, richiamando i precedenti di Sez. 2, n. 27929 del 2019 e Sez. 2, n. 47035 del 2013.
Il Collegio ha osservato che, pur emergendo evidenti incongruenze nella ricostruzione dei giudici di merito circa le modalità con cui l’imputato aveva accompagnato il complice sul luogo del furto e la determinazione della contribuzione offerta per l’occultamento della bicicletta, tali travisamenti non rivestono carattere decisivo. Essi, infatti, potrebbero al più valere a escludere la materialità della contribuzione, ma non già a precludere la ricorrenza del suo concorso morale nella perpetrazione del crimine.
La Corte ha rilevato che il giudice di primo grado aveva rinvenuto nella condotta dell’imputato la sussistenza di una contribuzione morale, e non di una mera connivenza, per non avere adottato un comportamento passivo, bensì una condotta agevolatrice e di rinforzo dell’altrui proposito criminoso, sia fungendo da palo al momento dell’impossessamento della bicicletta, sia agevolando, in seguito, la fuga del complice. Tale valutazione, non sconfessata dalla Corte territoriale che nulla aveva argomentato circa la condotta agevolatrice, priva ogni decisività al travisamento lamentato.
Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La decisione, adottata all’esito dell’udienza del 20 novembre 2025, è stata depositata il 27 febbraio 2026.
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Nota della Redazione
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