Spese di lite e parametri forensi causa di valore indeterminabile residuale (Cons. Stato n. 5082 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa è di valore indeterminabile solo quando la pretesa azionata sia, per sua natura, insuscettibile di traduzione pecuniaria; la categoria ha carattere residuale e rara. Ove sussistano elementi per ricostruire la dimensione economica del petitum, il giudice deve procedere a tale quantificazione e applicare i parametri tabellari del D.M. n. 55/2014. Il combinato disposto degli artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, cod. civ. e del citato decreto impone di non derogare in peius ai valori delle tabelle, salvo circostanze eccezionali. La mera aleatorietà dell’esito e la dipendenza della pretesa da valutazioni discrezionali della P.A. non rendono di per sé incalcolabile il valore della controversia.

Il Fatto

Il ricorrente aveva adito il TAR Lazio con ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Il primo giudice aveva accolto il ricorso e liquidato le spese in favore del ricorrente in € 500,00, oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.

L’appellante ha impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2233, comma 2, cod. civ. e con il D.M. n. 55/2014: la somma liquidata sarebbe stata inferiore ai minimi tariffari, posto che per le cause di valore indeterminabile dinanzi al TAR il compenso per fasi ammonterebbe a € 8.852,00. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide l’impostazione di fondo dell’appellante. Alla luce del combinato disposto degli artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, cod. civ. e D.M. n. 55/2014, i valori delle tabelle allegate a quest’ultimo non possono essere derogati, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, nella specie escluse. Sul punto il Consiglio richiama il principio espresso da Cassazione civile sez. lav. n. 28631 del 2025.

La pretesa, quanto all’applicazione dei parametri tariffari, è dunque fondata. La richiesta incorre tuttavia in un travisamento dei presupposti nella parte in cui assume che il valore della causa sia indeterminabile. L’appellante è verosimilmente giunta a tale conclusione ritenendo impraticabile la monetizzazione, per la difficoltà di ricondurre a base di calcolo due elementi: il fatto che il petitum avesse ad oggetto una mera chance e non un bene della vita, e la dipendenza dell’esito da valutazioni discrezionali dell’amministrazione.

Il Collegio precisa che la causa è di valore indeterminabile solo quando la pretesa sia, per sua natura, insuscettibile di traduzione pecuniaria, come affermato da Cassazione n. 693/2026. Nel caso concreto sussistevano invece sufficienti elementi per ricostruire la dimensione economica dell’iniziativa giurisdizionale: il valore del petitum può essere ricostruito partendo dal costo economico del titolo conseguito all’estero, cioè dalle spese sostenute per ottenerlo. Se l’inerzia dell’amministrazione non fosse stata contestata, la parte avrebbe dissipato il prezzo pagato a titolo di corrispettivo, perdendo la possibilità di utilizzare il titolo nei concorsi pubblici.

Il Collegio osserva che i costi connessi al conseguimento di siffatto titolo in Spagna si aggirano notoriamente tra i 3.000 e i 4.000 euro. Poiché il primo giudice si era limitato a ordinare all’amministrazione di provvedere, senza statuire sulla fondatezza della pretesa, tale valore va ridotto a circa un quarto. L’operazione conduce al primo scaglione della tabella per i giudizi dinanzi ai TAR (fino a 1.100 euro), con forbice da € 550,00 a € 1.647,00. In riforma parziale, il Consiglio liquida € 800,00 per il primo grado, con attribuzione al procuratore antistatario, e € 300,00 per il grado d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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