Carta docente: il TAR ordina l’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 2714 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale è titolo esecutivo e deve essere ottemperata dall’amministrazione nel termine di 120 giorni dalla notificazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997. Decorso infruttuosamente tale termine, il TAR, in sede di giudizio di ottemperanza, accoglie il ricorso e ordina all’organo competente dell’amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia. In caso di persistente inadempimento, il giudice amministrativo può nominare sin da ora un commissario ad acta, individuato nel direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, affinché provveda in via sostitutiva anche mediante il pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Una docente aveva convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale, prevista dalla normativa per il personale docente di ruolo, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Il giudice del lavoro aveva accolto la domanda, dichiarando il diritto della ricorrente al beneficio e condannando l’amministrazione all’accredito della somma complessiva di euro 1.500,00.
La sentenza, notificata all’amministrazione in data 18 aprile 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro, il Ministero non aveva dato corso ad alcun adempimento. La docente proponeva pertanto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a eseguire la pronuncia e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata al Ministero e che era maturato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale. Ha quindi rilevato che il ricorso era stato notificato il 25 novembre 2025, dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La domanda è stata ritenuta fondata: accertata la mancata esecuzione spontanea della sentenza da parte dell’amministrazione, il collegio ha disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, quale organo ausiliario del giudice. Il commissario è stato autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza, anche avvalendosi, in caso di incapienza dei fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza diritto ad alcun compenso.
Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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