Riesame del sequestro conservativo, decorrenza dal primo tra conoscenza ed esecuzione (Cass. pen. Sez. V n. 27583 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame del sequestro conservativo, ai sensi dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen., il termine perentorio di dieci giorni decorre dal momento che cronologicamente si verifica per primo tra la conoscenza di fatto dell’avvenuto sequestro e l’esecuzione del provvedimento. La norma non richiede il completamento dell’esecuzione, né la conoscenza del provvedimento completo di dispositivo e motivazione. Rileva la conoscenza conseguita mediante qualunque strumento idoneo a procurarla, anche prima dell’apposizione del vincolo. A fronte di tale conoscenza non rileva la qualità nella quale l’imputato ha ricevuto la notifica.

Il Fatto

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 12 novembre 2024, ha dichiarato inammissibile perché tardiva la richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. proposta nell’interesse dell’imputato avverso il provvedimento con cui la Corte di appello di Bologna aveva disposto il sequestro conservativo di quote societarie fino alla concorrenza di euro 2.400.000, nell’ambito di un procedimento per bancarotta fraudolenta per distrazione.

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione delle norme sul termine di proposizione del riesame, che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto spirato, e l’omessa notifica dell’avviso di udienza camerale a un codifensore. Il ricorso è affidato alla Corte di cassazione per la verifica della corretta individuazione del dies a quo del termine perentorio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla lettera dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen., che fissa la decorrenza del termine nella data di esecuzione del provvedimento ovvero in quella diversa in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro. La distinzione tra i due momenti, indicati come alternativi, impone di avere riguardo a quello che cronologicamente si verifica per primo. La norma non menziona il completamento dell’esecuzione, sicché la decorrenza non può essere differita fino a quel momento.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la conoscenza dell’avvenuto sequestro non è soltanto quella legale, realizzabile tramite i mezzi formali previsti dalla legge processuale, ma anche quella di fatto conseguita tramite ogni strumento concretamente idoneo a procurarla, con la conseguenza che l’impugnazione può essere proposta anche anteriormente all’apposizione del vincolo (Sez. II n. 14772 del 2018). Nel medesimo senso si è precisato che rileva la conoscenza di fatto, non essendo richiesta la conoscenza del provvedimento completo di dispositivo e motivazione (Sez. II n. 54297 del 2016). In tema di sequestro conservativo si è altresì riconosciuto l’interesse del destinatario a rimuovere il titolo prima dell’apposizione del vincolo (Sez. V n. 43389 del 2023).

Applicando tali principi, la Corte rileva che la notifica a mezzo PEC del 18 ottobre 2024, ritualmente pervenuta alla società amministrata dall’imputato, è idonea a produrre l’effetto conoscitivo del provvedimento cautelare. Le censure difensive sulla mancata lettura del messaggio sono generiche e ipotetiche. A conferma, il conferimento di procura speciale il 28 ottobre 2024 per proporre riesame, due giorni prima della notifica a mani proprie, è dato logicamente incompatibile con la tesi della mancata conoscenza.

La Corte precisa che la notifica è atto esecutivo del sequestro, da compiersi nelle forme del pignoramento presso terzi ex art. 678 cod. proc. civ., mediante atto notificato anche all’ente le cui partecipazioni sono oggetto della cautela (art. 543 cod. proc. civ.). A fronte della conoscenza dell’esecuzione, non rileva la qualità nella quale l’imputato ha ricevuto la notifica, né il completamento dell’esecuzione, né i suoi asseriti vizi, né la distinzione tra le società le cui partecipazioni sono attinte dal sequestro. La richiesta di riesame presentata al Tribunale di Bologna il 2 novembre 2024 è dunque tardiva, come quella presentata il 28 ottobre 2024 al Tribunale di Ravenna e pervenuta il 31 ottobre 2024 al giudice competente. Il secondo motivo resta assorbito dall’irrituale instaurazione del gravame, rilevabile ex officio. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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