Ricettazione e commercio contraffatti: ricorso inammissibile se manca un criterio (Cass. pen. Sez. 7 n. 8981 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione in ordine alla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. Il giudizio di particolare tenuità postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego: l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi. È altresì inammissibile il motivo di ricorso che risulti riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, in quanto privo di specificità e teso a prefigurare un diverso apprezzamento delle emergenze processuali.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che ne aveva confermato la condanna per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. Il ricorrente ha dedotto un primo motivo con cui ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 49, 474 e 648 cod. pen., contestando la ricostruzione operata dai giudici di merito in ordine alla destinazione alla vendita dei prodotti e alla propria consapevolezza. Con il secondo motivo ha invece contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso privo di specificità e meramente apparente. I profili di censura sollevati erano già stati dedotti in appello e disattesi con motivazione lineare e logica dalla Corte territoriale, la quale aveva correttamente applicato i principi consolidati in materia di ricettazione, confermando l’integrazione del delitto e del presupposto reato di cui all’art. 474 cod. pen. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato l’irrilevanza della grossolanità della contraffazione, nonché i dati fattuali da cui desumere la destinazione alla vendita dei prodotti e la consapevolezza dell’imputato in ordine alla loro origine illecita.

Il secondo motivo è stato invece ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva escluso l’applicazione della causa di non punibilità ponendo a fondamento del diniego l’abitualità della condotta, desunta dalla commissione di numerosi reati della stessa indole da parte del ricorrente.

La Corte ha ribadito che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi di motivazione mancante o manifestamente illogica. Inoltre, il giudizio di particolare tenuità postula la positiva valutazione di tutti i criteri indicati dall’art. 131-bis cod. pen., che sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre operano in modo alternativo quanto al diniego: è sufficiente la valutazione negativa di uno solo di essi per precludere l’applicazione dell’istituto.

La Corte ha concluso dichiarando inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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