Giudice del rinvio esorbita dal mandato e adotta provvedimento abnorme (Cass. pen. Sez. V n. 27588 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio è vincolato al mandato conferito dalla sentenza rescindente e non può estendere la propria cognizione a questioni già definite con provvedimento non impugnato. Se, chiamato a valutare l’istanza di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., il giudice rivaluta l’ammissibilità dell’opposizione a decreto penale già riconosciuta con precedente ordinanza, esorbita dai limiti del mandato e adotta un provvedimento abnorme, emesso in carenza di potere e tale da determinare un’indebita stasi del procedimento. Ne consegue l’annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al giudice competente ai sensi dell’art. 464 cod. proc. pen.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto, a mezzo del difensore e tramite PEC, opposizione a un decreto penale di condanna, trasmettendola però a un indirizzo errato. Accortosi dell’errore, il difensore aveva chiesto la rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. Con una prima ordinanza il giudice aveva qualificato quell’istanza come tempestiva opposizione e aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di rimessione. Con una seconda ordinanza aveva poi rigettato una successiva istanza di rimessione.
La Cassazione, con sentenza rescindente, aveva annullato con rinvio la seconda ordinanza per difetto di motivazione, rilevando che il giudice non aveva tenuto conto della prima ordinanza e non si era pronunciato sulla sua valenza giuridica. In sede di rinvio il GIP ha nuovamente rigettato l’istanza, sostenendo che l’atto qualificato come opposizione era inidoneo a instaurare il giudizio di opposizione per assenza degli elementi strutturali richiesti dall’art. 461 cod. proc. pen. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, assorbendo le ulteriori censure. Il giudice del rinvio ha esorbitato dai limiti del mandato conferito dalla sentenza rescindente, adottando un provvedimento abnorme perché emesso in carenza di potere e idoneo a provocare un’indebita stasi del procedimento.
L’ambito cognitivo del GIP era circoscritto alla sola valutazione dell’istanza avanzata nell’agosto 2023 e doveva tener conto, come espressamente indicato dalla Corte, del precedente provvedimento con cui la prima istanza era stata qualificata come opposizione. L’ordinanza impugnata, invece, ha attribuito a quel provvedimento un contenuto diverso da quello effettivo, travisandone il significato.
Con la prima ordinanza il giudice aveva espressamente qualificato l’istanza come opposizione e aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. Nessuna valutazione era stata espressa sull’ammissibilità dell’opposizione, né sull’asserita assenza degli elementi strutturali dell’atto richiesti dall’art. 461 cod. proc. pen.
Il giudice del rinvio ha inoltre esteso la propria valutazione oltre i confini assegnati, giungendo a sindacare l’ammissibilità dell’opposizione, laddove il suo ambito cognitivo era limitato alla seconda istanza di rimessione. Nessun potere residuava al riguardo, poiché il primo giudice aveva già ritenuto proposta l’opposizione, qualificando in tal senso l’istanza.
Da qui l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 464 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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