La qualificazione viaria nel PGT richiede la prova dell’uso pubblico (TAR Lombardia n. 3379 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione di una strada privata come infrastruttura viaria esistente nel Piano di Governo del Territorio presuppone l’accertamento della sussistenza di un diritto di uso pubblico sul bene. Tale diritto reale pubblicistico si costituisce mediante atto pubblico, ovvero per dicatio ad patriam, ovvero ancora per l’uso protrattosi per tempo immemorabile, con comportamenti costanti della collettività e con l’esercizio, da parte dell’ente locale, di poteri tipici della titolarità demaniale. L’onere di provare la sussistenza del diritto grava sul Comune che lo invoca. La mera accessibilità del sedime dalla strada pubblica e la documentazione fotografica di transiti e parcheggi non assolvono tale onere, quando quei medesimi fatti siano compatibili con l’esercizio di una servitù di transito costituita a favore delle proprietà private.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare in Milano, costituito da più edifici destinati ad attività direzionali, industriali e artigianali. Con la delibera di adozione degli atti della variante al Piano di Governo del Territorio, il Comune di Milano qualificava i due tratti stradali laterali interni al complesso come infrastruttura viaria esistente. La società presentava osservazioni, rilevando che si trattava di sedi viarie private.
A seguito del parziale accoglimento delle osservazioni, il PGT stralciava dalle infrastrutture viarie il tratto afferente a uno dei civici, riconoscendone la natura privata e l’uso interno. Per l’altro tratto veniva invece confermata la qualifica pubblicistica, nonostante la proprietà privata, sul rilievo della libera accessibilità dalla strada pubblica e della mancanza di cancelli che ne impedissero l’uso. La società impugnava così gli atti di approvazione dinanzi al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione del riparto di giurisdizione. L’accertamento della sussistenza di un uso pubblico su una strada privata incide sull’estensione del diritto di proprietà e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 103 della Costituzione. Poiché però quella situazione giuridica costituisce presupposto di legittimità del PGT impugnato, il Tribunale conosce della questione in via meramente incidentale, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto.
Nel merito, il giudice ricostruisce i modi di costituzione della servitù pubblica: l’atto pubblico, la dicatio ad patriam o l’uso immemorabile. Quest’ultimo richiede la prova di un’utilizzazione collettiva costante e non sporadica, unita all’esercizio, da parte dell’ente, di poteri analoghi a quelli sui beni demaniali, quali la regolamentazione della circolazione, la manutenzione e l’apposizione di segnaletica. Il Collegio ribadisce che l’onere probatorio grava sul Comune.
Nel caso concreto manca un atto costitutivo e non è ravvisabile alcuna condotta riconducibile alla dicatio ad patriam. Quanto all’elemento materiale, il Comune ha depositato fotografie e immagini estratte da mappe digitali, raffiguranti veicoli in transito o in sosta. La società ha però dimostrato, mediante scritture private autenticate, che il transito su quel passaggio era oggetto di una servitù reciproca a favore dei titolari degli edifici afferenti. Non potendosi escludere che i fatti fotografati siano ricondotti a tale servitù o alla clientela delle attività presenti, il presupposto di fatto non è provato.
Il Comune non ha inoltre allegato né dimostrato interventi sintomatici della titolarità del diritto, come asfaltatura, segnaletica orizzontale e verticale o illuminazione pubblica. Ne deriva l’illegittimità della classificazione pubblicistica assegnata dal PGT alla viabilità, fondata proprio sul ritenuto uso pubblico. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento in parte qua degli atti impugnati e compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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