Rettifica della VIA provinciale e poteri della conferenza di servizi decisoria (TAR Puglia n. 1239 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione provinciale può rettificare con provvedimento successivo la prescrizione contenuta nell’istruttoria tecnico-amministrativa allegata a una pronuncia di VIA, quando ritenga che il limite urbanistico locale sia stato superato dalla sopravvenuta disciplina statale, senza necessità di riconvocare la conferenza di servizi. Il vizio di sviamento di potere è configurabile solo se l’atto persegua finalità diverse da quelle tipiche del potere esercitato, e va provato con elementi precisi e concordanti, non con mere supposizioni. Nella conferenza di servizi decisoria ex art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990, l’amministrazione procedente adotta la determinazione sulla base delle posizioni prevalenti, secondo un criterio flessibile che consente di valutare in concreto la natura degli interessi e la tipologia del dissenso. La mancata partecipazione di un ente a una seduta non determina l’invalidità derivata dei provvedimenti finali se non si allega l’incidenza sostanziale dell’omissione sull’esito decisorio.

Il Fatto

La società proponente avviava il procedimento per il rilascio del PAUR, comprensivo di VIA, per un impianto agro-fotovoltaico da realizzare nel territorio di un Comune. La Provincia, con una prima determina, esprimeva VIA positiva recependo nell’istruttoria tecnica la prescrizione di ridimensionare il generatore per evitare l’interferenza con la fascia di rispetto di trecento metri dal limite dell’ambito urbano definito dallo strumento urbanistico comunale. Con una seconda determina la Provincia rettificava quella precedente, espungendo la prescrizione perché ritenuta superata dalla sopravvenuta disciplina statale sulle aree idonee.

Il Comune impugnava entrambe le determine, lamentando lo sviamento di potere e la mancata riconvocazione della conferenza di servizi. Con motivi aggiunti censurava anche l’autorizzazione unica regionale, la determina di approvazione del PAUR e il verbale di una seduta della conferenza, deducendo la mancata partecipazione e l’erronea applicazione della normativa regionale sulle fasce di rispetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale prescinde dall’esame dell’eccezione di tardività e rigetta tutte le censure nel merito. Sul primo motivo, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui lo sviamento di potere richiede “precisi, concordanti elementi di prova” volti a individuare la divergenza del provvedimento dalla sua tipica funzione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 328/2013; Sez. VII, n. 2257/2022). Nel caso concreto, la determina di rettifica si pone in piena coerenza con il fine del potere esercitato, e il Comune non ha contestato in modo specifico i presupposti legittimanti la rettifica.

Quanto alla mancata riconvocazione della conferenza, il Tribunale rileva che la censura, oltre a essere parzialmente generica, conferma di fatto la correttezza dell’operato provinciale, difettando di una contestazione puntuale dei presupposti del potere di rettifica. Il Collegio non riesce quindi a comprendere per quali ragioni l’eliminazione della prescrizione avrebbe dovuto essere sottoposta alla valutazione comparativa della conferenza.

Sul terzo motivo, il Tribunale ricorda la regola delle posizioni prevalenti e la sua natura flessibile (TAR Campania Salerno, Sez. II, n. 1403/2022; TAR Veneto Venezia, Sez. II, n. 124/2020). Il Comune non ha argomentato la violazione del criterio di prevalenza, essendosi limitato a lamentare una scarsa considerazione dei pareri negativi, senza prospettare l’impossibilità del loro superamento.

Sulla mancata partecipazione alla seduta della conferenza, la doglianza è meramente formale: il Comune aveva già chiarito la propria posizione nelle sedute precedenti, richiamata nei verbali successivi, e non ha dedotto alcuna incidenza sostanziale dell’omissione sugli esiti decisori. Infine, la fascia di rispetto di un chilometro prevista dalla normativa regionale riguarda i soli impianti eolici, non quelli agrivoltaici. Le spese sono integralmente compensate tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *