Diritto alla revisione prezzi e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1987 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia che investe l’esatta determinazione dell’importo del contratto ai fini del calcolo della revisione prezzi, rientrando nell’ipotesi di cui alla lett. e) dell’art. 133 cod. proc. amm., che devolve al G.A. le questioni relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. La domanda di annullamento è inammissibile per carenza di interesse quando il provvedimento impugnato non è idoneo a produrre una lesione attuale della sfera giuridica del ricorrente. La rettifica al ribasso del prezzo, operata dall’amministrazione per un periodo determinato, non pregiudica il diritto alla revisione per i periodi anteriori ove tale diritto risulti già riconosciuto da provvedimenti non incisi dalla rettifica.

Il Fatto

Una società fornitrice di ausili per incontinenti aveva ottenuto l’aggiudicazione di un lotto in una gara indetta nel 2011, con contratto sottoscritto nel 2014. Nel corso degli anni la fornitura è proseguita tramite successivi contratti ponte, in attesa dell’indizione della gara regionale affidata alla centrale di committenza. Con deliberazione del 2024 l’azienda sanitaria capofila ha approvato gli atti della procedura negoziata senza bando per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2024.

L’azienda sanitaria provinciale ha dapprima preso atto dell’aggiudicazione e autorizzato la revisione prezzi per il periodo gennaio 2016 – gennaio 2024 a un determinato prezzo pro capite. La capofila ha poi comunicato che il prezzo aggiudicato era quello originario, inferiore. Con la delibera impugnata l’azienda ha quindi rettificato la precedente deliberazione, rideterminando il prezzo per il solo periodo 1° maggio – 31 dicembre 2024. La società ha impugnato la rettifica e gli atti prodromici, deducendo la violazione dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e chiedendo il riconoscimento della revisione per il periodo gennaio 2023 – aprile 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’azienda sanitaria, che richiamava una precedente sentenza della stessa Sezione. In quel caso la controversia verteva sul diritto alla stipula del contratto e ricadeva quindi sull’interpretazione di diritti e obblighi contrattuali, con giurisdizione del giudice ordinario e possibilità di disapplicazione degli atti pubblicistici ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248/1865, Allegato E.

Il caso in esame è tuttavia distinto: la ricorrente non chiede l’accertamento del diritto alla stipula, ma la determinazione dell’importo del contratto base, presupposto del calcolo della revisione prezzi. Il Collegio ritiene pertanto che la fattispecie rientri nell’ipotesi di cui alla lett. e) dell’art. 133 cod. proc. amm., con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In rito è accolta l’eccezione relativa all’erronea evocazione della Regione Siciliana, posto che la legittimazione processuale passiva spetta alla Presidenza e ai singoli Assessorati in base alle rispettive attribuzioni, secondo il principio affermato da C.G.A.R.S. n. 371 del 19 maggio 2011.

Nel merito il Collegio esamina l’interesse a ricorrere, avendo preannunciato alle parti la possibile inammissibilità ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. La rettifica al ribasso del prezzo riguarda esclusivamente il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2024, in simmetria con il periodo considerato dalla capofila. La delibera impugnata riconosce quindi il prezzo revisionato fino ad aprile 2024, come stabilito dalla precedente deliberazione, e non contiene alcuna riserva di autotutela sulle deliberazioni che avevano già riconosciuto la revisione per gli anni precedenti. In applicazione dell’art. 1363 cod. civ., le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre.

Ne discende che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili per carenza di interesse, per assenza di una lesione attuale della sfera giuridica della società. Le spese sono integralmente compensate, in considerazione della non chiara individuazione dei periodi di riferimento nella delibera impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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