Trasferimento d’autorità del militare e superamento del periodo massimo di permanenza (TAR Lazio n. 271 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità del militare che abbia superato il periodo massimo di permanenza nella sede di servizio costituisce legittimo esercizio della potestà organizzativa dell’amministrazione, in quanto il militare è soggetto a reimpiego obbligatorio. Tali provvedimenti si qualificano come ordini gerarchici, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume rilievo di mero fatto, essendo sindacabili nei soli limiti della manifesta irrazionalità. L’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere, prescritta dall’art. 3, comma 4, l. n. 241/1990, integra una mera irregolarità che non incide sulla legittimità dell’atto. L’istanza di autotutela proposta dal privato ha portata meramente sollecitatoria e non impone all’amministrazione alcun obbligo giuridico di provvedere.
Il Fatto
Un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, in servizio presso un ufficio circondariale marittimo, è stato trasferito d’autorità a una delegazione di spiaggia con dispaccio notificato nel giugno 2023. Il militare aveva chiesto l’annullamento in autotutela del provvedimento, sostenendo di non aver maturato il periodo minimo di cinque anni nella sede di provenienza per essere movimentato d’ufficio, senza ottenere riscontro.
Ha quindi impugnato l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo l’omessa indicazione del regime contenzioso, l’illegittimità del trasferimento di un militare in aspettativa per motivi sanitari, la violazione dell’autovincolo posto dalla circolare del 23 novembre 2015 e dall’interpello del 21 novembre 2022, il legittimo affidamento e il difetto di riscontro all’istanza di autotutela. Si è costituito solo formalmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la posizione del ricorrente muovendo dall’art. 976, comma 2, d.lgs. n. 66/2010, che prevede assegnazioni d’autorità o a domanda successive alla prima. La disciplina di riferimento è il par. D.3 della circolare Pers 01 del 23 novembre 2015, che fissa in cinque anni il periodo minimo di permanenza in tutte le sedi, e l’art. 10 dell’interpello del 21 novembre 2022, che assoggetta obbligatoriamente alle procedure di ripianamento chi abbia raggiunto il periodo massimo di permanenza.
Dalla documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente emerge che l’ultima assegnazione risale al 27 novembre 2015. Il successivo trasferimento per accoglimento domanda, disposto nel 2022, è stato annullato d’ufficio dall’amministrazione il 2 dicembre 2022, dopo la sospensione cautelare disposta dal Tribunale. L’annullamento in autotutela opera con efficacia ex tunc, rendendo il movimento tamquam non esset e non interrompendo il computo della permanenza: il ricorrente si trovava quindi nella sede da oltre sette anni ed era trasferibile d’ufficio.
Quanto al primo motivo, l’omessa indicazione del regime contenzioso costituisce mera irregolarità ai sensi dell’art. 3, comma 4, l. n. 241/1990, secondo indirizzo pacifico. Il secondo mezzo è infondato perché nessuna disposizione preclude in radice il trasferimento del militare in aspettativa per motivi di salute, producendo tale situazione il solo effetto di differire l’efficacia del movimento sino alla guarigione; il ricorrente era peraltro stato dichiarato idoneo al servizio incondizionato.
I motivi terzo, quarto, quinto e sesto, esaminati congiuntamente, sono rigettati richiamando il costante indirizzo secondo cui i provvedimenti di trasferimento d’autorità sono ordini rispetto ai quali l’interesse del militare assume rilievo di mero fatto, attesa l’ampia discrezionalità dell’amministrazione. Essi non richiedono particolare motivazione, essendo prevalente l’interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio.
Infine, l’omesso riscontro all’istanza di riesame non configura alcuna patologia: il potere di autotutela soggiace alla valutazione discrezionale dell’amministrazione e l’istanza di parte ha portata sollecitatoria. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese stante la costituzione solo formale dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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