Frequenza con pregiudicati e inaffidabilità per la nomina a guardia giurata (TAR Toscana n. 233 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La frequentazione di soggetti gravati da precedenti di polizia e da condanne penali rileva ai fini della valutazione di affidabilità richiesta per l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata. L’Amministrazione può desumere un giudizio di inaffidabilità da una pluralità di identificazioni, anche risalenti nel tempo, purché confermino rapporti costanti e reiterati con pregiudicati. La qualifica di guardia giurata, ai sensi dell’art. 138 T.U.L.P.S., impone il requisito della buona condotta e l’attitudine a evitare situazioni ambigue. Nel bilanciamento tra interesse pubblico alla sicurezza e interesse privato alla prosecuzione dell’attività lavorativa prevale l’interesse pubblico, per il rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate e impropriamente utilizzata.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Prefettura di Pistoia aveva respinto l’istanza di approvazione della nomina a guardia particolare giurata. Il provvedimento si fondava su una serie di identificazioni in compagnia di soggetti interessati da precedenti di polizia e da condanne, circostanze ritenute sintomatiche di insufficiente affidabilità e buona condotta.

Con un’unica articolata censura il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, il difetto assoluto di istruttoria, l’eccesso di potere e la carenza di motivazione, lamentando che le identificazioni richiamate fossero risalenti nel tempo e inidonee a fondare un giudizio di disvalore. Si costituiva il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 138 T.U.L.P.S. e osserva che l’Amministrazione non può prescindere dalle circostanze che incidono sull’attitudine e sull’affidabilità dell’aspirante guardia giurata. Tali circostanze fanno sorgere dubbi sui requisiti di condotta, valutati secondo una considerazione razionale a tutela delle esigenze di pubblica sicurezza.

È dirimente, per il Tribunale, il dato che il ricorrente sia stato identificato più volte in compagnia di soggetti pluripregiudicati: in due occasioni con persone gravate da precedenti e condanne, in altre con soggetti denunciati o deferiti per minacce, scommesse, furto, appropriazione indebita e stupefacenti. Gli ultimi accertamenti erano collocati in un periodo prossimo alla presentazione dell’istanza.

Tali episodi non risultavano smentiti dal ricorrente e dimostravano una frequentazione con persone più volte segnalate all’autorità giudiziaria anche per reati gravi. Da qui il giudizio di sostanziale inaffidabilità, tanto più rilevante perché il servizio comporta la concessione del porto d’armi per difesa personale, consentendo di circolare armati anche fuori dal servizio su tutto il territorio nazionale.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali ha rilievo nella valutazione di affidabilità del titolare di una licenza di porto d’armi, anche a tariffa ridotta per guardia giurata (TAR Campania Napoli, Sez. V, n. 6913 del 2024). È ragionevole, per una regola di prudenza, evitare che soggetti pregiudicati frequentino chi porta armi, per il rischio che l’arma sia appresa e impropriamente utilizzata.

Nel bilanciamento tra interesse pubblico alla sicurezza e interesse privato alla prosecuzione dell’attività prevale il primo (TAR Veneto Venezia, Sez. I, n. 2606 del 2024). La pluralità di identificazioni, benché in parte risalenti, confermava rapporti costanti e reiterati, sintomo di inaffidabilità incompatibile con il grado di responsabilità della qualifica. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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