Violazione del giudicato e one shot temperato: illegittimo il terzo diniego edilizio (TAR Sicilia n. 1548 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decorso del termine non è di per sé sufficiente alla formazione del silenzio-assenso in materia edilizia, dovendosi verificare la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici e alle disposizioni di legge. Quando l’Amministrazione, dopo l’annullamento giurisdizionale di un diniego, torna a provvedere, la domanda che lamenti violazione o elusione del giudicato va qualificata, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., come azione di ottemperanza, con conseguente potere del giudice di dichiarare la nullità del nuovo atto. Il principio del one shot temperato impone all’Amministrazione di riesaminare l’affare una sola volta nella sua interezza, sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato anche su profili non ancora esaminati.

Il Fatto

La ricorrente, erede del titolare dell’originaria istanza, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto per la terza volta la richiesta di concessione edilizia presentata nel 2013 per un edificio monofamiliare, e l’atto con cui è stata comunicato il diniego. La prima istanza era stata negata per assenza del titolo di proprietà, incompletezza degli elaborati e ricaduta dell’intervento in zona C, subordinata alla previa pianificazione esecutiva.

Due precedenti sentenze avevano annullato i dinieghi per difetto di motivazione, accertando che le urbanizzazioni erano presenti e che il Comune avrebbe dovuto verificare se fossero idonee a giustificare la deroga all’obbligo di pianificazione, tenuto conto del modesto incremento del carico urbanistico. La questione arriva al giudice perché il terzo diniego ripropone le medesime ragioni sostanziali, in asserita violazione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Il primo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, è respinto: secondo la prevalente giurisprudenza richiamata, il mero decorso del termine non basta alla formazione del silenzio-assenso, dovendosi accertare la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici.

Sulla dedotta nullità per contrasto con il giudicato, il Tribunale qualifica l’azione, in base ai suoi elementi sostanziali, come azione di ottemperanza. Quando l’Amministrazione rinnova l’esercizio delle funzioni dopo l’annullamento di un atto, l’interessato può proporre un unico giudizio davanti al giudice dell’ottemperanza, lamentando violazione o elusione del giudicato ovvero nuovi vizi di legittimità.

Nel merito, il provvedimento impugnato viola il giudicato formatosi sulla pronuncia del 2021, che aveva stabilito come le opere di urbanizzazione fossero presenti e adeguate. Le ulteriori argomentazioni del Comune — lotto non intercluso, presenza di poche costruzioni abusive, insussistenza di aree residue o di strumento attuativo non più utile — sono intese a ribadire la necessità del piano esecutivo, in contrasto con l’accertamento definitivo.

Richiamato il principio del one shot temperato, che impone di riesaminare l’affare una volta per tutte e preclude ulteriori decisioni sfavorevoli, il Tribunale dichiara la nullità del provvedimento n. 5515, mentre l’atto n. 5548 ha carattere di mera comunicazione. Essendo precluso il diniego, sussiste l’obbligo di rilasciare il titolo edilizio, con nomina del commissario ad acta in caso di inadempienza. La domanda risarcitoria è respinta per mancata prova del pregiudizio; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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