Rifiuti compositi e lista verde: la procedura semplificata non si applica (TAR Lombardia n. 651 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Un rifiuto costituito da un insieme composito permanente di materiali diversi non rientra nella lista verde di cui all’allegato III del Regolamento CE n. 1013/2006 per il solo fatto che i singoli componenti figurino, separatamente considerati, tra le voci dell’elenco. Ai fini della spedizione transfrontaliera di rifiuti compositi destinati al recupero occorre quindi la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta, non essendo sufficiente la procedura semplificata di informazione preventiva di cui all’art. 18 del Regolamento CE n. 1013/2006. La verifica fisica delle merci è sufficiente a fondare la classificazione del rifiuto, non essendo imposto dalla normativa il ricorso a campionamenti e analisi di laboratorio quando le caratteristiche del materiale siano percepibili icto oculi. La diffida provinciale che richiama per relationem gli atti istruttori doganali è adeguatamente motivata e non affetta da contraddittorietà logica.

Il Fatto

Una società attiva nel trattamento e recupero di rifiuti, titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale, organizza una spedizione transfrontaliera verso il Pakistan di rifiuti non pericolosi destinati al recupero, avvalendosi della procedura semplificata di informazione. Il carico, pari a 26,58 tonnellate di scarti di cavi elettrici con guaine in pvc, alluminio e rame, viene dichiarato con il codice Basilea B1010 e classificato alla voce doganale degli avanzi di alluminio.

Il controllo doganale rileva che i cavi non sono riconducibili al codice dichiarato, che la voce doganale è errata e che il rifiuto, in quanto composito, avrebbe richiesto la notifica preventiva. La Provincia di Bergamo, ricevute le risultanze ispettive, adotta una diffida ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006, richiamando le prescrizioni dell’AIA. La società impugna la diffida davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina il primo motivo, relativo al difetto di motivazione e di istruttoria. La motivazione per relationem è adeguata, perché il provvedimento richiama gli atti istruttori e ne riporta i passaggi essenziali, secondo l’indirizzo espresso da Cons. Stato n. 9665 del 2023. Quanto all’istruttoria, l’art. 61 del d.P.R. n. 43/1973 prevede il ricorso al laboratorio chimico solo quando la dogana non possa determinare i caratteri delle merci; nella specie le caratteristiche erano rilevabili mediante semplice verifica fisica. Le Linee guida invocate, peraltro non depositate, configurano il campionamento come mera facoltà.

La prova della composizione mista emerge dalla documentazione fotografica e dalla stessa nota della società, che indica una presenza di alluminio tra il 52 e il 60 per cento. I cavi contenevano quindi necessariamente altra componente, la plastica.

Sui motivi secondo e terzo, il TAR ricostruisce la disciplina: i rifiuti della lista verde accedono alla procedura di informazione, quelli non elencati alla notifica preventiva. I cavi non rientrano nel codice B1010 per la presenza della plastica, né nel codice GC010, che richiede assemblaggi costituiti unicamente da metalli, né nel codice GC020, riferito a fili provenienti da equipaggiamenti elettronici. Richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE, C-259/05, il Collegio conferma che il rifiuto composito resta escluso dalla lista verde.

La contraddittorietà dedotta è solo apparente: il richiamo ai codici GC010 e GC020 deriva dalla loro sostituzione del codice B1110, e la sequenza espositiva della diffida costituisce mera irregolarità espositiva, senza incidenza logica. Irrilevanti, infine, sono le doglianze sulla natura aerea o sotterranea dei cavi, poiché ciò che conta è la composizione del rifiuto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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