Accolta l’ottemperanza per la Carta del docente, negata l’astreinte (TAR Sardegna n. 484 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza del giudice del lavoro che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti deve essere eseguita, decorrendo il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ove l’Amministrazione permanga inadempiente, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta e respinge la domanda di condanna alla penalità di mora, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., qualora ravvisi la sussistenza di “altre ragioni ostative” alla sua concessione, tra cui la complessità del procedimento per l’erogazione del beneficio e la sua natura di incentivo eventuale, non di mezzo di sostentamento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito dell’importo per gli anni scolastici indicati. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, ma questa non vi aveva dato esecuzione.
Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’esecuzione coattiva della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato la rituale proposizione del ricorso, verificata la notifica della sentenza, l’intervenuto giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza, condannando l’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia nel termine di giorni 120 dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di persistente inadempienza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni per l’esecuzione. Ha precisato che il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, qualora manchino fondi nei capitoli di bilancio dedicati.
Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio l’ha respinta, richiamando l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e la propria giurisprudenza. Ha rilevato che l’esecuzione è subordinata a un procedimento complesso, articolato e coinvolgente più soggetti, e che il beneficio economico, essendo di modesto ammontare e finalizzato alla formazione, non integra un mezzo di sostentamento. Non ricorrono quindi i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione, ma ridotte, considerata la natura seriale del contenzioso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.