Onere della prova sull’epoca dell’abuso ai fini del condono paesaggistico (Cons. Stato n. 5949 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio e paesaggistico, l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell’immobile abusivo grava su colui che ha commesso l’abuso, ai sensi dell’art. 2697 c.c.; solo la deduzione di concreti elementi di riscontro trasferisce in capo all’amministrazione l’onere della prova contraria. La prova deve fondarsi su atti, documenti o elementi inconfutabili e non può essere surrogata da una autodichiarazione resa dall’interessato che non sia altrimenti suffragata sul piano oggettivo. Il divieto di nova in appello ex art. 104 c.p.a. opera esclusivamente nei confronti dell’originario ricorrente e non delle altre parti del processo. Il diniego di sanatoria, implicando una verifica di carattere vincolato, è sufficientemente motivato quando consente di ricostruire le premesse e l’iter logico seguito dall’autorità preposta alla tutela del vincolo.

Il Fatto

La società appellata aveva presentato istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985 per un fabbricato a destinazione turistico-ricettiva, edificato senza titolo in area soggetta a vincolo paesaggistico. L’Unione dei Comuni aveva respinto l’istanza richiamando il parere negativo della Soprintendenza, che aveva rilevato il contrasto delle opere con l’art. 51, comma 1, lett. f), della l.r. Puglia n. 56/1980 e con le NTA del PUTT/P.

Il TAR Puglia – sezione staccata di Lecce aveva accolto il ricorso, ritenendo provata l’epoca di realizzazione anteriore al 1980 sulla base di una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante e della relazione tecnica allegata alla domanda di condono, e ravvisando un difetto di motivazione nel provvedimento soprintendentizio. Il Ministero della cultura ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità delle contestazioni sull’epoca dell’abuso per violazione del divieto di nova in appello. Il divieto dell’art. 104, comma 1, c.p.a. si applica, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, sez. VII, n. 3479/2025; sez. II, n. 7424/2023), al solo ricorrente in primo grado, non alle altre parti, che potrebbero non essersi neppure costituite nel grado precedente.

Nel merito, il Consiglio ha rilevato che l’amministrazione aveva specificamente contestato in primo grado la dichiarazione della società, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice. La questione dell’epoca di realizzazione era stata introdotta dalla ricorrente solo con il deposito dell’11 maggio 2023, a distanza di anni dal ricorso del 28 febbraio 2019: un motivo nuovo che il TAR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per scadenza dei termini degli artt. 29 e 43 c.p.a.

Nel merito probatorio, la Corte ha ribadito che la dichiarazione sostitutiva proveniente dal legale rappresentante non è idonea da sola a provare la data di ultimazione dell’opera. Ha richiamato Cons. Stato, sez. VI, n. 1222/2022 e sez. VI, n. 309/2025, unitamente alla natura derogatoria ed eccezionale delle norme sul condono (Ad. plen. n. 20/1999). Decisiva è risultata la contraddizione tra la dichiarazione (anno 1978) e il quadro “F” della domanda di condono del 28 marzo 1986, ove il medesimo soggetto aveva indicato come anno di ultimazione il 1982. Neppure la relazione tecnica è apparsa sufficiente, evocando solo genericamente gli “anni successivi” al 1974. Le immagini aerofotografiche descritte nell’appello non risultano depositate.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio lo ha escluso, ritenendo il provvedimento soprintendentizio idoneo a ricostruire le premesse e l’iter logico seguito, con richiamo alle valenze paesistiche dell’area e all’art. 3.07.4 delle NTA del PUTT/P. In via incidentale ha ricordato (Cons. Stato, sez. II, n. 5307/2025) che il vincolo di inedificabilità assoluta entro i 300 metri dal demanio marittimo rientra tra i vincoli preclusivi del condono. L’appello è stato quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con condanna della società alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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