Sospensione dei termini emergenziale non riapre quelli già scaduti (Cons. Stato n. 8251 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 103 del d.l. n. 18/2020 dispone la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, anche endoprocedimentali, esclusivamente con riferimento ai termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della norma e già pendenti al 23 febbraio 2020. La riapertura dei termini già scaduti richiede una esplicita previsione normativa, ovvero una disciplina che regoli gli effetti già prodottisi: nel caso dell’art. 103 essa opera solo per i termini di efficacia degli atti ampliativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Il termine di quindici giorni per la regolarizzazione contributiva previsto dall’art. 4, commi 2 e 4, del d.m. 30 gennaio 2015 non è assimilabile ai termini di efficacia degli atti ampliativi e resta estraneo alla sospensione, restando autonomo rispetto alle sorti della procedura di concessione del contributo. La regolarità contributiva costituisce requisito di partecipazione che deve essere posseduto in via continuativa dalla domanda sino all’erogazione; la sua mancanza obbliga l’amministrazione ad escludere il richiedente anche in assenza di una specifica clausola di esclusione.

Il Fatto

Due società agricole, costituite in comunione di godimento, partecipano alla procedura indetta dalla Regione per gli aiuti a valere sul Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, Operazione 4.1.04. In sede istruttoria l’amministrazione rileva, tramite l’applicativo INPS, che una delle società non è in regola con i versamenti previdenziali. Segue il preavviso ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 e, nonostante le osservazioni delle interessate, la dichiarazione di inammissibilità della domanda e l’approvazione della graduatoria che non ammette la comunione alla procedura.

Il TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, accoglie il ricorso, ritenendo che il termine di quindici giorni per la regolarizzazione fosse stato sospeso ex lege dall’art. 103 del d.l. n. 18/2020 e che le società avessero quindi regolarizzato tempestivamente. La Regione appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa generale: un termine può essere validamente sospeso o interrotto solo prima della sua completa decorrenza, poiché dal momento della scadenza gli effetti si producono automaticamente. Richiama sul punto Cass. civ., Sez. I, n. 7318 del 9 agosto 1996. Ne deriva che una norma che disponga la sospensione di una tipologia di termini non può riferirsi a termini già scaduti, salvo che ne sia prevista la riapertura.

Esaminando il testo dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 18/2020, il Consiglio di Stato esclude che esso abbia disposto la riapertura di tutti i termini scaduti alla data del 17 marzo 2020. L’unica riapertura ricavabile dal sistema è quella del comma 2, relativa agli atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, la cui validità è conservata fino al 15 giugno 2020. La disciplina degli effetti già prodottisi alla scadenza del termine è, per il Collegio, indice necessario della volontà di riaprire, come dimostra il richiamo all’art. 39 della legge n. 724/1994 in materia di condono edilizio.

Quanto al termine di quindici giorni del d.m. 30 gennaio 2015, esso non è un termine di efficacia di un atto ampliativo: durante la sua pendenza non si configura una situazione di regolarità, ma sono soltanto impedite le verifiche, e solo la regolarizzazione azzera gli effetti della precedente irregolarità. Il termine non può essere influenzato dall’andamento della distinta procedura di concessione del contributo, poiché il decreto ministeriale costituisce corpo normativo autonomo.

Nel merito, il bando prevedeva la regolarità contributiva come requisito di partecipazione da possedere alla domanda, in qualsiasi momento dell’istruttoria e all’erogazione. La mancata regolarizzazione nei quindici giorni successivi all’invito ha consolidato l’assenza di regolarità e interrotto la continuità del possesso del requisito, rendendo legittima l’esclusione.

Respinta è anche la censura sulla trattenuta delle somme dovute all’ente previdenziale ex art. 31, commi 3 e 8 bis, del d.l. n. 69/2013: il comma 3 opera in fase esecutiva e non nella fase selettiva, come confermato dall’Adunanza Plenaria n. 7 del 24 aprile 2024. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto; le spese del doppio grado sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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