Rifiuti abbandonati, responsabilità del proprietario solo se provata la colpa (C.G.A.R.S. n. 978 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità solidale del proprietario per la rimozione dei rifiuti abbandonati, prevista dall’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva: essa presuppone che la violazione del divieto sia imputabile al titolare del diritto reale a titolo di dolo o colpa, e richiede pertanto un accertamento in contraddittorio con gli interessati. La mera titolarità catastale del fondo non è sufficiente, dovendo il Comune provare quali specifiche omissioni colpose abbiano causalmente favorito lo sversamento. L’omessa recinzione del fondo costituisce esercizio di una facoltà dominicale e non un obbligo, sicché il suo mancato esercizio non integra di per sé negligenza. La constatazione dello stato di degrado dell’area, ragionevolmente effetto e non causa dell’abbandono, non è idonea a fondare l’addebito. Quanto all’accettazione tacita dell’eredità, la sola denuncia di successione e la trascrizione del testamento, di prevalente contenuto fiscale, non esprimono un’intenzione univoca; la voltura catastale rileva solo se posta in essere dal chiamato o da soggetto munito di delega, procura o ratifica.
Il Fatto
Con ordinanza sindacale il Comune aveva ingiunto ad alcuni soggetti, nella loro asserita qualità di comproprietari di un fondo, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati e il ripristino dei luoghi, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. I destinatari impugnavano l’atto davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che accoglieva il ricorso.
Il primo giudice riteneva illegittima l’individuazione della proprietà sulla base delle mere risultanze catastali e l’assenza di elementi per ricondurre il fondo ai ricorrenti, anche a titolo di accettazione tacita dell’eredità; rilevava inoltre che l’Amministrazione aveva addebitato lo sversamento a “ignoti” senza adeguato contraddittorio. Il Comune proponeva appello, resistito dagli appellati.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio respinge anzitutto l’eccezione di formazione del giudicato interno. La mancata impugnazione di affermazioni della sentenza rileva solo se queste siano configurabili come capi autonomi, dotati di propria individualità, e non quando si tratti di mere argomentazioni o della valutazione di presupposti necessari di fatto che concorrono a un capo unico della decisione, come nel caso di specie.
Nel merito, la Corte conferma il percorso del primo giudice sul piano dell’accertamento della proprietà. I chiamati all’eredità non divengono comproprietari per il solo fatto della chiamata: serve l’accettazione, espressa o tacita. Denuncia di successione e trascrizione del testamento, di prevalente contenuto fiscale e con scopi conservativi, non esprimono l’intenzione univoca di assumere la qualità di erede. La voltura catastale può rilevare, ma solo se riferibile direttamente al successibile o a chi agisca su delega, procura o con successiva ratifica; nel caso concreto manca la prova del soggetto richiedente, con la conseguenza che non è dimostrata la proprietà in capo agli appellati.
Il nucleo del principio riguarda però l’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. Dal tenore letterale della norma la Corte ricava che la responsabilità solidale del proprietario è subordinata alla condizione che la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa. Non si tratta dunque di responsabilità oggettiva, ma di un addebito che presuppone il negligente esercizio delle facoltà dominicali.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, prima di ordinare la rimozione, il Comune deve accertare l’elemento soggettivo e l’omessa recinzione del fondo non costituisce di per sé indice di negligenza (Cons. Stato, sez. IV, n. 7439 del 2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 7657 del 2020; Cons. Stato, sez. VI, n. 4298 del 2024). Applicando tali principi, la Corte ritiene corretta la decisione impugnata: la recinzione è facoltà e non obbligo, lo stato di degrado è effetto e non causa dello sversamento, e i proprietari non risiedevano nel Comune. Spettava all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., individuare le colpevoli omissioni causalmente rilevanti, non essendo sufficiente la sola mancata chiusura del fondo.
Corretta anche la statuizione sulle spese, in applicazione del principio di soccombenza. L’appello è pertanto respinto, con condanna del Comune alle spese del grado.
Nota della Redazione
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