Revoca accoglienza richiedenti protezione: no automatismo reddito, serve verifica stabile (TAR Calabria n. 1780 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza per sopravvenuta disponibilità di mezzi economici non può fondarsi sul mero superamento quantitativo della soglia dell’assegno sociale. Il parametro dell’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 non opera come automatismo contabile, ma richiede un accertamento in concreto dell’effettiva autosufficienza del richiedente. L’amministrazione deve verificare la stabilità e la durata del reddito, la posizione individuale dell’interessato e la proporzionalità della misura, in conformità all’art. 20, par. 5, direttiva 2013/33/UE. La statuizione sulla persistenza dell’attività lavorativa, priva di riscontro documentale, non integra la motivazione richiesta. Il rimborso dei costi sostenuti presuppone la legittimità della revoca.
Il Fatto
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale beneficiario delle misure di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015, impugnava il provvedimento del Prefetto di Catanzaro con cui si disponeva la revoca delle misure e si ingiungeva il pagamento di € 1.681,71 a titolo di rimborso dei costi di accoglienza.
Il provvedimento si fondava sul fatto che il ricorrente, per l’anno 2024, aveva percepito un trattamento retributivo di € 8.322,81 per 178 giorni di lavoro, superando così l’importo dell’assegno sociale, e che l’attività lavorativa sarebbe proseguita nel 2025. Il ricorso articolava due motivi, lamentando la violazione dell’art. 23 d.lgs. n. 142/2015 e dell’art. 20 direttiva 2013/33/UE, oltre al difetto di motivazione sul calcolo della somma da rimborsare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina sovranazionale e interna. L’art. 17, par. 2 e 3, direttiva 2013/33/UE subordina le condizioni materiali di accoglienza alla circostanza che l’interessato non disponga di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata; il par. 4 consente di esigere il contributo ai costi qualora disponga di risorse sufficienti. L’art. 20, par. 5 impone decisioni individuali, obiettive e imparziali, motivate sulla situazione particolare della persona e rispettose del principio di proporzionalità.
Sul piano interno, l’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 individua la soglia nell’assegno sociale, mentre l’art. 23, comma 1, lett. d) commina la revoca per disponibilità di mezzi sufficienti e il comma 6 prevede il rimborso dei costi indebitamente fruiti.
Il Tribunale ritiene consolidato l’orientamento che esige l’applicazione del canone di ragionevolezza e una verifica in concreto dell’autosufficienza. Richiama la sent. Cons. Stato n. 2386/2023, che ha disapplicato la disposizione nazionale nella parte in cui àncora il recupero al solo parametro oggettivo, e la giurisprudenza secondo cui i mezzi sufficienti devono essere di carattere stabile e riferirsi a un arco temporale minimo di un anno (richiamate TAR Firenze n. 280/2026 e TAR Trento n. 150/2025).
Applicando tali coordinate, il provvedimento impugnato si limita al mero superamento dell’assegno sociale, senza motivare sulla posizione individuale, sulla stabilità del rapporto di lavoro e sulla proporzionalità. Non basta l’affermazione che l’attività prosegue nel 2025, perché slegata da riscontro documentale. Quanto alle sentenze invocate dall’amministrazione a sostegno della sufficienza del superamento della soglia, il Collegio rileva che esse sono inesistenti oppure non relative a provvedimenti di revoca delle misure.
Il primo motivo è dunque fondato e il ricorso va accolto, con assorbimento del secondo e annullamento dei provvedimenti impugnati. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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