Sopravvenuta carenza di interesse sull’appello e sorte della DIA (Cons. Stato n. 7301 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza, nelle more del giudizio di appello, di provvedimenti amministrativi che incidono sull’assetto degli interessi oggetto della DIA impugnata determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello. Quando l’ordine di demolizione e il permesso di costruire in sanatoria riguardano anche gli interventi assentiti con la DIA originariamente contestata e sono autonomamente impugnati davanti al giudice amministrativo, le relative questioni devono essere trattate nei giudizi sui provvedimenti sopravvenuti, con declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. Il contegno processuale delle parti e la natura della controversia giustificano la regolazione delle spese del doppio grado, con compensazione per l’amministrazione in ragione dell’iter procedimentale.
Il Fatto
La vicenda ha origine da una DIA presentata per il restauro e il risanamento conservativo di un complesso monumentale vincolato ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, comprensivo di una torre e di tre corpi di fabbrica destinati alla ristorazione. Le opere prevedevano la risistemazione della superficie scoperta, la creazione di una nuova recinzione in muratura lungo il confine e l’apertura di due accessi carrabili a servizio di un parcheggio a raso.
La società proprietaria esclusiva della strada laterale ha impugnato la DIA davanti al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso con effetto conformativo ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990, imponendo all’amministrazione di riesaminare la segnalazione. L’appellante ha proposto appello per la riforma di quella decisione.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio è emersa una articolata sopravvenienza. Il Municipio competente ha adottato un ordine di demolizione che, secondo la ricostruzione operata in sede istruttoria, comprende anche gli interventi oggetto della DIA controversa. Successivamente è stato rilasciato un permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, riferito tra l’altro al muro di confine e ai varchi carrabili, ed è stato avviato il procedimento di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
La Sezione ha attivato i poteri istruttori con ordinanza n. 2797 del 2 aprile 2025, chiedendo all’amministrazione una relazione dettagliata per verificare se l’ordine di demolizione ricomprendesse anche quanto assentito con la DIA. L’amministrazione ha adempiuto depositando due relazioni del Municipio, dalle quali è emersa la pendenza di distinti giudizi davanti al TAR Lazio, sia avverso l’ordine di demolizione sia avverso il permesso in sanatoria.
Il Collegio ha rilevato che il quadro controverso, allo stato, si articola su provvedimenti sopravvenuti che hanno ad oggetto molteplici interventi, tra cui quelli della DIA qui in discussione. Ne consegue che l’interesse alla decisione dell’appello sulla DIA è venuto meno, dovendo le questioni connesse essere esaminate nei giudizi relativi ai provvedimenti di demolizione e di sanatoria.
La Corte ha inoltre stigmatizzato che il provvedimento in sanatoria non sia stato comunicato dall’amministrazione in occasione della precedente udienza, nella quale era stata richiesta la relazione istruttoria, come invece sarebbe stato necessario. Su questa base l’appello è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna dell’appellante alle spese del doppio grado in favore dell’appellata società e compensazione per l’amministrazione capitolina.
Nota della Redazione
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