Riforma assolutoria in appello e valutazione delle chiamate in correità (Cass. pen. Sez. I n. 30443 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di chiamata in correità o in reità, il giudice di merito deve seguire l’ordine logico fissato dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: valutare la credibilità soggettiva del dichiarante, l’attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni e, solo dopo, i riscontri esterni. La riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna non esige che la prospettazione difensiva superi ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente una diversa e plausibile ricostruzione del fatto che renda non certa la colpevolezza. Il giudice di appello che si discosti dalle valutazioni di attendibilità espresse in altri procedimenti deve motivare puntualmente, ma resta libero da vincoli, riguardando il giudizio vicende storiche autonome.

Il Fatto

La Corte di assise di Latina aveva condannato l’imputato per omicidio volontario premeditato, ritenendolo concorrente morale e materiale nel delitto, sulla base delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, ritenute corroborate da plurimi riscontri.

La Corte di assise di appello di Roma, con sentenza del 10 ottobre 2024, lo assolveva per non aver commesso il fatto, rilevando contraddizioni e discrasie nei narrati dei propalanti e la sostanziale smentita dei riscontri esterni. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, deducendo erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il metodo di valutazione della chiamata in correità, richiamando Sez. Un. n. 1653 del 1992, Marino: il giudice deve seguire un ordine logico rigoroso, affrontando prima i dubbi intrinseci alla dichiarazione e solo dopo gli elementi di verifica esterni.

Per la dichiarazione de relato, il Collegio richiama Sez. Un. n. 20804 del 2013, Aquilina, che ammette quale unico riscontro altra chiamata di analogo tenore, subordinandola a precisi requisiti: credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, convergenza individualizzante, indipendenza e autonomia genetica delle chiamate.

Sul giudizio di appello, la Corte ribadisce il principio per cui la riforma assolutoria non richiede che la tesi difensiva superi ogni ragionevole dubbio, ma solo che essa rappresenti una plausibile ricostruzione alternativa del fatto, idonea a rendere non certa la colpevolezza, richiamando Sez. V n. 16414 del 2025, Nicastri.

Applicando tali coordinate, il Collegio osserva che la Corte di merito ha dato puntuale conto delle ragioni della difforme conclusione, argomentando in modo non manifestamente illogico sulle contraddizioni e incongruenze dei propalanti e spiegando perché gli elementi qualificati come riscontri dalla Corte di Latina non potessero assumere tale valore.

Quanto alla pretesa motivazione rafforzata, la Corte esclude che le pregresse valutazioni positive di attendibilità rese in altri procedimenti vincolino il giudice, vertendo su vicende storiche differenti e autonome: la divergente valutazione è stata operata nel pieno rispetto del criterio dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Il ricorso, non contenendo censure riconducibili ai motivi dell’art. 606 cod. proc. pen. e risolvendosi in una diversa lettura delle fonti di prova, è pertanto dichiarato inammissibile, non spettando alla Cassazione la rilettura nel merito delle risultanze processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *