Estinzione del reato patteggiato e reato abituale: rileva il momento di commissione (Cass. pen. Sez. I n. 30446 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di applicazione della pena su richiesta, l’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. àncora l’effetto estintivo del reato alla sua commissione nel quinquennio, non alla sua consumazione. La distinzione assume rilievo decisivo nei reati abituali, come gli atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen., nei quali il delitto è commesso quando si perfeziona il nucleo minimo della fattispecie e si consuma quando raggiunge la massima gravità concreta. In sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato accertata con sentenza irrevocabile, neppure quando il tempus commissi delicti non sia precisamente indicato nell’imputazione.

Il Fatto

Con sentenza del 6 maggio 2009, divenuta irrevocabile il 22 giugno 2009, il G.u.p. del Tribunale di Napoli applicava all’interessata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione e 2.800,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con successiva sentenza del 29 aprile 2016, irrevocabile il 13 febbraio 2020, il G.u.p. del Tribunale di Teramo la condannava per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., commesso in data anteriore e prossima al mese di maggio 2014 ed eventualmente permanente.

L’interessata promuoveva incidente di esecuzione davanti al Tribunale di Teramo chiedendo l’estinzione, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., del reato oggetto della sentenza patteggiata, sostenendo che la data iniziale del reato di atti persecutori fosse di alcuni mesi successiva a maggio 2014, con conseguente decorso del quinquennio. L’opposizione avverso l’ordinanza reiettiva veniva rigettata, con conferma dell’ordinanza opposta.

La Motivazione della Corte

Il ricorso non contesta l’interpretazione dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. fornita dal giudice a quo, ma l’individuazione in concreto del momento di commissione. La Corte ritiene corretta in diritto la lettura del Tribunale: la norma richiama la commissione del delitto entro il quinquennio, non la sua consumazione, e la distinzione acquista rilievo proprio con riguardo ai reati abituali. In questi il delitto è commesso quando si realizza il nucleo minimo della fattispecie e si consuma quando raggiunge la massima gravità concreta.

Con riferimento specifico agli atti persecutori, il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui si tratta di reato abituale di evento “per accumulo”, che si perfeziona al momento della realizzazione di uno degli eventi alternativi previsti dalla norma e si consuma al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa. In caso di contestazione “aperta”, il termine finale di consumazione coincide con la pronuncia della sentenza di condanna in primo grado.

La soluzione risponde alla finalità dell’istituto, che preclude l’effetto estintivo se nel quinquennio si perfeziona la condotta costituente reato, rendendo il condannato immeritevole del beneficio correlato al tempo trascorso senza commettere reati. Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione si è correttamente conformato al principio per cui in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato.

Il Tribunale ha rilevato che, nonostante l’assoluzione dagli addebiti di violazione di domicilio aggravata e porto di arma impropria, i giudici della cognizione non avevano mai ridefinito il perimetro temporale della condotta di atti persecutori, contestata da maggio 2014 con permanenza. A fronte di tali affermazioni il ricorso propone censure generiche e non spendibili nell’incidente di esecuzione, deducibili semmai con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Manifestamente infondato è il secondo motivo: la rilevanza della remissione di querela, genericamente dedotta ma non allegata, andava accertata nel giudizio di cognizione, e la sua mancata deduzione non consente di rimettere in discussione l’accertamento compiuto. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *