Accollo interno dell’obbligo di bonifica e limiti della rivalsa sul proprietario incolpevole (Cons. Stato n. 1969 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 253, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 subordina l’esercizio del privilegio e della ripetizione delle spese verso il proprietario incolpevole a un provvedimento motivato che giustifichi l’impossibilità di accertare il responsabile o l’infruttuosità della rivalsa: il provvedimento deve precedere, non seguire, l’apposizione del vincolo. L’accordo con cui il proprietario non responsabile assume l’obbligo di bonifica verso il responsabile dell’inquinamento si qualifica come accollo interno, con efficacia limitata alle parti, e non trasferisce al Comune alcun titolo per agire in rivalsa. La responsabilità per il danno ambientale resta in capo al responsabile, anche in caso di successione per incorporazione. L’onere reale sorge automaticamente con l’approvazione del progetto, ma è iscrivibile solo sulle aree effettivamente interessate dall’intervento.
Il Fatto
Un compendio immobiliare di rilevanti dimensioni, sito nel territorio comunale, ospita una raffineria attiva fino agli anni Ottanta. Accertata la contaminazione, il Comune diffida dapprima il gestore subentrato per incorporazione e la società proprietaria a eseguire la bonifica. La proprietaria esegue parte degli interventi e poi li interrompe. Nel 2023 il Comune, rilevato l’inadempimento, decide di realizzare la bonifica d’ufficio ai sensi dell’art. 250 d.lgs. n. 152/2006, con finanziamenti regionali e PNRR, esercitando la rivalsa e iscrivendo l’onere reale sull’intera area.
La proprietaria, in liquidazione giudiziale, impugna gli atti davanti al TAR Liguria, che li annulla nelle parti relative alla rivalsa verso la procedura e all’iscrizione dell’onere sull’intera area anziché sul solo sub-distretto interessato dal progetto. Il responsabile storico propone appello principale; il Comune appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’accordo transattivo tra il responsabile e la proprietaria. Esclusa la figura della manleva, il patto è ricondotto all’accollo interno: l’accollante si obbliga verso l’accollato a tenerlo indenne, senza assumere il debito verso il creditore. Decisivo il criterio distintivo: nell’accollo le parti indicano il rapporto da cui nasce il debito e ne determinano l’ammontare, come avvenuto nel contributo forfettario pattuito. Nel dubbio, opera la regola dell’art. 1372 c.c. e si propende per l’efficacia meramente interna.
Da qui la conferma della decisione di primo grado. L’art. 253, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 riconosce al proprietario che abbia spontaneamente bonificato il diritto di rivalersi sul responsabile, ma non attribuisce al Comune alcuna azione verso l’accollante. Il nulla osta comunale alla volturazione del progetto e la fideiussione sostitutiva non mutano il quadro: la garanzia fu prestata in adempimento dell’accordo, non di un obbligo pubblicistico autonomo.
La Corte ricostruisce il riparto degli obblighi. Sul responsabile gravano le misure di riparazione; sul proprietario incolpevole solo la segnalazione e le misure di prevenzione ex art. 245. Richiama Cass. Sez. Un. n. 3077 del 2023, che esclude l’inerenza delle misure di messa in sicurezza d’emergenza alle prevenzione, e la propria Sez. IV n. 1110 del 2024 sulla gestione di affari altrui, qui non configurabile per difetto di spontaneità dell’intervento.
Quanto all’appello incidentale, la lettera dell’art. 253, comma 3 impone che il provvedimento motivato sull’impossibilità di agire verso l’inquinatore preceda l’apposizione del vincolo. L’onere reale non è garanzia preventiva generale, assimilabile al sequestro conservativo, e sorge con l’approvazione del progetto, ma resta circoscritto alle aree oggetto dell’intervento. Entrambi gli appelli sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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