Silenzio-assenso inedificabile con vincoli paesaggistici e obbligo di provvedere sull’istanza (TAR Sicilia n. 3151 del 24.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso non si forma sui procedimenti volti al rilascio del permesso di costruire quando sussistono vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o culturali, e ciò a prescindere dall’effettivo rilascio del nulla osta endoprocedimentale. In tali ipotesi l’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 esclude ab imis l’applicabilità dell’istituto e impone l’applicazione degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990. La pubblica amministrazione che, a fronte di un’istanza di cambio di destinazione d’uso, autorizzi una destinazione diversa da quella richiesta adotta un provvedimento di natura sostanzialmente soprassessoria, in violazione del dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso e del principio di simmetria tra chiesto e pronunciato.
Il Fatto
Una società presenta al Comune un’istanza di permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso di un ex impianto produttivo in attività turistico-ricettiva, ai sensi dell’art. 26 della l.r. Sicilia n. 16/2016 come novellato. Una prima domanda era stata respinta sul rilievo che la norma regionale non si applicava alle aree libere. La società ripresenta l’istanza con progetto rielaborato, comprensivo della demolizione delle porzioni abusive e corredato di autorizzazione paesaggistica.
Il Comune rilascia un parere favorevole, ma lo riferisce al cambio di destinazione in attività residenziale e commerciale, diversa da quella richiesta, e lo subordina alle medesime condizioni già poste nel precedente diniego. La società impugna il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo la difformità rispetto all’istanza, l’illegittimità delle condizioni e l’avvenuta formazione del silenzio-assenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il motivo sul silenzio-assenso, per la sua valenza pregiudiziale. L’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 sottrae al meccanismo del silenzio-assenso i procedimenti di permesso di costruire ove sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale. In presenza di tali vincoli la norma esclude l’istituto in radice, a prescindere dal rilascio del parere paesaggistico.
Il TAR distingue le ipotesi in cui l’ordinamento prevede il silenzio-assenso senza eccezioni — citando l’art. 26 della l.r. n. 37/1985 — e richiama il precedente TAR Sicilia, sez. II, n. 2287 del 2022: solo in quei casi il nulla osta endoprocedimentale consente la decorrenza del termine. Nel caso concreto il motivo è pertanto respinto.
Il Collegio accoglie invece il primo motivo, rilevando una discrasia tra l’istanza del privato (destinazione turistico-ricettiva) e la determinazione dell’amministrazione, che ha assentito una destinazione diversa e condizionata. La P.A. ha omesso di pronunciarsi sulla normativa regionale sopravvenuta e sull’istanza effettivamente presentata.
Pur avendo formalmente chiuso il procedimento, l’amministrazione ha adottato un atto di natura sostanzialmente soprassessoria. La simmetria tra chiesto e pronunciato, prevista dall’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, impone di decidere sulla pretesa così come prospettata, che circoscrive il thema decidendum. La funzione amministrativa non è stata esercitata.
Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza entro i termini decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Gli ulteriori profili sono assorbiti ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., riguardando poteri non ancora esercitati. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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