Rigetto plurimo su terreni già accertati: obbligo di riesame della domanda (TAR Sardegna n. 581 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che abbia già accertato, con propria deliberazione, il soggetto materialmente in rapporto con le particelle da alienare non può fondare il rigetto della domanda di assegnazione su uno stato di incertezza circa l’individuazione del detentore. Ove l’istruttoria sia stata già compiuta dall’Amministrazione, le allegazioni contrapposte dei richiedenti non assumono rilievo dirimente, salvo prova contraria. Il provvedimento che neghi l’assegnazione sulla base di tale incertezza è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria. L’annullamento è parziale e non sostitutivo: il Comune è tenuto al rinnovato esercizio del potere di verifica dei criteri previsti dalle deliberazioni comunali, trattandosi di potere amministrativo non ancora pienamente esercitato.

Il Fatto

Due gruppi di richiedenti, legati da vincoli successori a soggetti diversi, presentano al Comune di Dorgali domande contrapposte di cessione in affitto o in proprietà dei medesimi terreni, già gravati da uso civico e sclassificati con decreto regionale. L’Amministrazione rigetta entrambe le istanze con un unico provvedimento, rilevando da un lato l’incertezza sui riscontri documentali riferibili al detentore storico e dall’altro la pendenza di un contenzioso civile tra le parti richiedenti.

I due ricorsi, proposti separatamente, vengono riuniti per identità oggettiva e soggettiva. La prima ricorrente contesta il vizio istruttorio e motivazionale; gli eredi della seconda contestano il rigetto della propria istanza e, in via subordinata, la mancata declaratoria di tardività della domanda avversaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla delibera del Consiglio comunale n. 16/1966, che elenca i possessori richiedenti e le relative particelle. Da tale atto emerge che il dante causa della prima ricorrente era già stato individuato quale unico possessore delle particelle controverse, con la conseguenza che l’Amministrazione aveva compiutamente verificato il rapporto materiale tra il bene e il soggetto.

Ne deriva che il Comune non poteva fondatamente prospettare uno stato di incertezza. Le ulteriori circostanze richiamate nel provvedimento — le contrapposte richieste degli eredi e le ortofoto risalenti — non avrebbero dovuto assumere rilievo specifico, essendo già accertato il soggetto in rapporto con i fondi. Il vizio motivazionale e istruttorio è pertanto fondato e il ricorso della prima ricorrente va accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi.

Quanto alla pretesa successione nel rapporto enfiteutico vantata dagli eredi, il Collegio la qualifica come mera allegazione di parte priva di riscontro documentale. Anche a volerla ipotizzare, resta dirimente il contenuto letterale dell’accertamento del 1966, che individua il detentore storico in capo al dante causa della prima ricorrente. Il ricorso degli eredi è pertanto infondato anche nella parte relativa alla dedotta decadenza: il termine assegnato dal Sindaco riguardava soltanto la preferenza tra affitto e proprietà, senza effetti decadenziali sull’istanza di cessione.

Il Collegio esclude inoltre che la pubblicazione dell’istanza di affitto abbia consolidato in capo agli eredi un provvedimento di attribuzione, essendo la sospensione correttamente disposta per comparare le contrapposte domande. Irrilevanti restano gli asseriti abusi edilizi. L’annullamento è parziale: il Comune dovrà riesaminare la domanda secondo i criteri delle deliberazioni C.C. n. 7/2014, n. 11/2015 e nn. 3 e 4/2016. Spese compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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