Mansioni ordinarie e nesso causale: no cause di servizio senza allegazioni specifiche (TAR Marche n. 619 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità richiede la prova che gli eventi di servizio abbiano operato come fattori concausali efficienti e determinanti, non essendo sufficiente l’allegazione generica delle mansioni svolte. Quando il procedimento consegue a un’istanza di parte, l’omessa comunicazione di avvio non ne determina l’illegittimità, dovendo l’interessato considerarsi consapevole dell’inizio del procedimento per effetto della propria iniziativa, salvo che dimostri la concreta lesione delle facoltà partecipative. I termini del procedimento disciplinato dal d.P.R. n. 461/2001 hanno natura ordinatoria e dal loro superamento non deriva alcun provvedimento tacito di accoglimento. Le mansioni che non si differenzino da quelle ordinarie del Corpo non integrano fattore concausale della patologia.
Il Fatto
Il ricorrente, all’epoca dei fatti Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, presentava nel 2007 istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia degenerativa dei dischi intervertebrali, sostenendo che la malattia fosse riconducibile ai particolari turni di lavoro svolti negli anni. L’amministrazione respingeva l’istanza sulla base del parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che aveva qualificato l’infermità come espressione di processi degenerativi legati al fisiologico invecchiamento, rispetto ai quali gli eventi di servizio invocati non assumevano rilievo concausale efficiente e determinante.
Il ricorrente impugnava il decreto ministeriale di diniego e gli atti connessi, chiedendo altresì l’accertamento della dipendenza della patologia da causa di servizio. Si costituiva il Ministero della Giustizia resistendo al gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente l’ultimo motivo, con cui si deduce la violazione delle regole procedimentali per l’omessa comunicazione di avvio e per la mancata trasmissione della comunicazione di cui all’art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 461/2001. La censura è infondata. La giurisprudenza amministrativa esclude l’illegittimità dell’azione amministrativa per omessa comunicazione di avvio quando il procedimento segue un’istanza di parte: l’interessato è consapevole dell’inizio del procedimento perché esso è conseguenza della propria volontaria iniziativa.
Il Tribunale precisa che la questione potrebbe porsi diversamente solo se l’omissione avesse concretamente precluso l’esercizio delle facoltà partecipative, ad esempio impedendo di conoscere l’ufficio e il responsabile del procedimento a cui indirizzare documentazione integrativa o istanza di accesso. Nessuna di tali circostanze è dedotta, sicché la doglianza resta su un piano essenzialmente formale. Quanto alla comunicazione di trasmissione degli atti alla Commissione territoriale, dagli atti risulta che il ricorrente fu sottoposto a visita medica presso il Dipartimento Militare di medicina legale, così acquisendo aliunde la notizia dell’inoltro della pratica, senza che l’omissione abbia precluso le facoltà di cui all’art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 461/2001.
Con il primo motivo si lamenta il superamento dei termini procedurali e la conseguente illegittima protrazione del procedimento. La censura è infondata: nessuna delle norme richiamate stabilisce la perentorietà dei termini, che la giurisprudenza consolidata ritiene di natura ordinatoria, e non è previsto che alla scadenza del termine massimo si formi un provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza.
Il secondo motivo investe il difetto di motivazione e di istruttoria per la mancata valutazione delle specifiche modalità di svolgimento del servizio. Il Collegio rileva che le prospettazioni sono dedotte in via generica e non consentono di comprendere in che cosa le mansioni del ricorrente si differenzino da quelle ordinarie di un agente di polizia penitenziaria e da quelle di tanti altri lavoratori che trascorrono molto tempo in piedi o seduti. Dal rapporto di servizio emerge l’adibizione a mansioni ordinarie, che non possono assurgere a fattori concausali efficienti e determinanti in difetto di allegazioni più precise e documentate.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di giudizio sono compensate per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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