Riesame cautelare: differimento dell’udienza solo su istanza dell’indagato (Cass. pen. Sez. I n. 41511 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari personali, la facoltà di chiedere il differimento dell’udienza per giustificati motivi, prevista dall’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., spetta personalmente e in via esclusiva all’indagato o all’imputato, non al difensore. Il diritto di difesa nel procedimento incidentale è garantito dall’art. 309, comma 8, cod. proc. pen., che riconosce al difensore la facoltà di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di estrarne copia informale, non il diritto a ottenerne copia integrale, anche in forma telematica, de plano. Il rilascio di copie costituisce prerogativa accessoria, subordinata a istanza e al pagamento degli oneri, compatibile con le esigenze di celerità che connotano il giudizio cautelare.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura della custodia in carcere a persona indagata per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, commesso in concorso con altro soggetto mediante appostamento, colluttazione ed esplosione di colpi di arma da fuoco a distanza ravvicinata.

Davanti al Tribunale del riesame la difesa aveva eccepito la nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa: la cancelleria non aveva trasmesso per via telematica la copia integrale degli atti, e il differimento dell’udienza, richiesto dal difensore, era stato respinto. Il ricorso per cassazione ha censurato il rigetto di tali eccezioni.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce i fatti processuali in modo puntuale. L’avviso di fissazione dell’udienza è stato notificato al difensore di venerdì; lo stesso giorno il difensore ha chiesto la trasmissione telematica del fascicolo; il giorno successivo la cancelleria ha comunicato l’impossibilità dell’invio e la disponibilità di copie cartacee. Il difensore ha allora chiesto il differimento dell’udienza; un suo delegato si è recato in cancelleria, trovando però gli uffici chiusi al pubblico.

Su questa base, la Corte esclude la violazione del diritto di difesa. Quanto al differimento, l’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 47 del 2015, attribuisce la relativa facoltà all’indagato personalmente, non al difensore. La norma, inoltre, non impone forme particolari: il provvedimento è adottato ai sensi dell’art. 125, ultimo comma, cod. proc. pen., senza formalità, e il Tribunale valuta solo se i motivi addotti siano giustificati e non pretestuosi, con discrezionalità limitata alla durata della dilazione tra cinque e dieci giorni. Richiamando la Sez. II n. 14834 del 2025 e la Sez. VI n. 13049 del 2016, il Collegio esclude il contrasto con l’art. 24 Cost., poiché la ristrettezza dei termini risponde all’esigenza di una rapida decisione sulla libertà personale.

Quanto alle copie, la Corte richiama il principio della Sez. III n. 31196 del 2020: nei procedimenti di riesame il difensore ha diritto di consultare gli atti tempestivamente depositati, ma non di estrarne copia de plano, ostandovi le esigenze di celerità. La disciplina dell’art. 309, comma 8, cod. proc. pen. non è isolata: alla difesa sono offerti strumenti precedenti, dall’art. 293, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui riconosce il diritto di esaminare ed estrarre copia dei verbali delle intercettazioni, alla facoltà di estrazione delle copie dell’ordinanza e della richiesta del pubblico ministero, affermata dalla Corte cost. n. 192 del 1997.

Nel caso concreto, osserva la Corte, gli atti erano consultabili e la difesa non ha dimostrato di avere subito una concreta inibizione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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