Recidiva facoltativa: obbligo di motivazione sulle ragioni di maggiore pericolosità (Cass. pen. Sez. IV n. 40810 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva facoltativa, il giudice che ne affermi o ne escluda la rilevanza deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivamente sintomatica di una maggiore riprovevolezza della condotta e di un’accresciuta pericolosità dell’autore. Il giudizio non può fondarsi sul mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. Occorre valorizzare la natura dei reati, il tipo di devianza, la qualità dei comportamenti, il grado di offensività, la distanza temporale, il livello di omogeneità, l’occasionalità della ricaduta e ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo. La motivazione implicita non assolve all’onere quando difetti ogni descrizione degli elementi fattuali sintomatici.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18 febbraio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo il 21 febbraio 2024. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica, con attenuanti generiche giudicate equivalenti alle contestate aggravanti.

Avverso la decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il primo censura il vizio di motivazione sulla responsabilità, lamentando l’omessa valutazione di una doglianza sull’intervallo temporale tra il controllo eseguito presso l’abitazione e il successivo verbale di identificazione. Il secondo contesta la ritenuta recidiva e il giudizio di bilanciamento, per la motivazione genericamente ancorata ai precedenti penali.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte ribadisce che nel giudizio di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come più plausibili. Richiama in proposito le Sezioni Unite n. 6402 del 1997, Sez. VI n. 5465 del 2020 e Sez. V n. 17905 del 2006.

Nel caso concreto il difensore invoca, in sostanza, una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo alla convivenza nell’abitazione ove furono riscontrati il prelievo irregolare di energia elettrica e l’allaccio abusivo alla rete. Le sentenze di merito, da leggere come un tutt’uno in quanto doppia conforme di affermazione di responsabilità, hanno ritenuto provata la consapevolezza dell’imputato di prelevare indebitamente energia, poiché coabitava con la coniuge presente al momento della verifica.

La Corte conferma che risponde del furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo realizzato da terzi. Non occorre la prova della partecipazione materiale o morale alla realizzazione dell’allaccio. Il ricorrente non ha allegato elementi idonei a far dubitare della presenza continuativa nell’abitazione, quali la separazione dal coniuge o l’assenza prolungata per lavoro o malattia.

Il secondo motivo è invece fondato. Nell’applicazione della recidiva facoltativa il giudice deve verificare se la reiterazione esprima una criminosità più accentuata, conducendo l’esame sul rapporto tra il fatto sub iudice e le precedenti condanne. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 35738 del 2010, le Sezioni Unite n. 5859 del 2011 e Sez. III n. 33299 del 2016.

I giudici di merito non hanno applicato correttamente tali principi. Nella sentenza di primo grado manca ogni riferimento alle ragioni della recidiva specifica, posta in regime di equivalenza con le aggravanti. La Corte territoriale ha giustificato la sussistenza della recidiva mediante una motivazione implicita, ricavata dal corpo della sentenza impugnata: motivazione che non descrive gli elementi fattuali sintomatici di maggiore riprovevolezza e accresciuta pericolosità.

La sentenza è pertanto annullata limitatamente alla recidiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è rigettato nel resto, con declaratoria di irrevocabilità della responsabilità ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *