Rigetto della RVC non è provvedimento di secondo grado né decadenza (Cons. Stato n. 5973 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riesame previsto dall’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020 non si applica ai provvedimenti con cui il GSE rigetta la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. La norma contempla i soli provvedimenti di annullamento d’ufficio in corso e di decadenza dagli incentivi oggetto di impugnazione pendente. Il rigetto della RVC non è qualificabile come provvedimento di secondo grado: costituisce espressione di un potere di accertamento e controllo, volto a verificare la corrispondenza dell’impianto a quanto dichiarato. L’approvazione della PPPM e l’accoglimento di precedenti RVC non vincolano le determinazioni su una RVC successiva. La disciplina di favore è di stretta interpretazione e non ammette applicazione analogica o estensiva.
Il Fatto
Il GSE, con provvedimento del 22 aprile 2022, respingeva l’istanza con cui la società titolare di un progetto di efficienza energetica chiedeva l’applicazione dell’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020 in relazione a un precedente diniego di verifica e certificazione. Il Gestore riteneva che la disposizione riguardasse solo i provvedimenti di annullamento d’ufficio in corso e di decadenza dagli incentivi, non i rigetti delle RVC.
La società impugnava l’atto davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, sostenendo che il comma 7 avrebbe equiparato il rigetto dell’istanza alla decadenza e che il GSE, riesaminando i presupposti già valutati in sede di approvazione della PPPM, avrebbe esercitato un potere di secondo grado soggetto ai presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma l’impostazione del primo giudice, richiamando la propria sentenza n. 3813 del 5 maggio 2025. Dalla lettura combinata dell’art. 42, commi 3, 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. n. 76/2020 emerge un disallineamento letterale: il comma 7 evoca il rigetto dell’istanza di rendicontazione e l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, mentre il comma 8 indica i soli provvedimenti di decadenza.
Il legislatore, usando nei due commi consecutivi termini diversi e non coincidenti, ha inteso riferirsi a fattispecie non sovrapponibili. La conclusione è rafforzata dal carattere eccezionale e di sanatoria della disciplina, soggetta a stretta interpretazione. Il espresso riferimento alla sola decadenza postula una scelta consapevole, non emendabile in via analogica o estensiva.
Quanto alla qualificazione del provvedimento, la Sezione esclude che il rigetto della RVC sia atto di secondo grado, richiamando la sentenza n. 4177 del 15 maggio 2025. Il potere di controllo del GSE è espressione di accertamento, volto ad acclarare lo stato dell’impianto e la corrispondenza a quanto dichiarato. L’approvazione della PPPM e gli accoglimenti precedenti non hanno effetti vincolanti su una RVC successiva, che comporta analisi autonome.
Sul piano temporale, il rigetto era stato adottato prima dell’entrata in vigore delle disposizioni invocate. La loro applicazione alla vicenda era quindi possibile solo nei limiti della portata retroattiva eccezionalmente prevista, che la legge circoscrive ai soli provvedimenti di decadenza.
La Sezione ribadisce infine che, approvata la PPPM, la persistenza dei risparmi non è riconosciuta automaticamente: la verifica avviene solo con la presentazione di ogni singola RVC, ai sensi degli artt. 12, 14 e 16 delle Linee Guida. L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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