Termine d’appello dimezzato avverso sentenza che declina la giurisdizione (Cons. Stato n. 5978 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Avverso la sentenza del TAR che declina la giurisdizione, il termine per la notificazione dell’appello e per il successivo deposito è dimezzato rispetto a quello ordinario e pari, in difetto di notificazione della sentenza, a tre mesi. L’art. 105, comma 2, c.p.a. richiama il procedimento camerale dell’art. 87, comma 3, c.p.a., che dimezza tutti i termini processuali, con esclusione del solo termine per la notificazione degli atti introduttivi in primo grado. La pendenza di un incidente di esecuzione penale non integra gli estremi dell’errore scusabile ai fini della rimessione in termini, correlato invece alla soccombenza nel giudizio amministrativo. La declaratoria di irricevibilità lascia ferma la statuizione sulla giurisdizione, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice dell’esecuzione penale.

Il Fatto

L’appellante, proprietario di un immobile, aveva impugnato dinanzi al TAR Sardegna la deliberazione del Consiglio comunale con cui l’ente, a seguito di una sentenza della Corte d’appello penale che aveva ordinato la demolizione del fabbricato quale sanzione amministrativa accessoria per abuso edilizio, aveva disposto l’immissione gratuita del bene nel patrimonio comunale per destinarlo a politiche di housing sociale.

Il TAR aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, e segnatamente del giudice dell’esecuzione penale ai sensi degli artt. 655 e ss. c.p.p., ritenendo l’atto comunale adottato in coordinamento con l’attività della Procura generale presso la Corte d’appello. L’appellante ha proposto appello; alla camera di consiglio il collegio ha rilevato d’ufficio la possibile tardività della notificazione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio della trattazione, osservando che il differimento consentito dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. è ammesso solo per casi eccezionali, non riconducibili alle esigenze addotte dall’appellante, legate alla pendenza di un incidente di esecuzione dinanzi alla Corte d’appello penale e alla possibilità di valutare una rinuncia al gravame.

Nel merito del rilievo, il Consiglio di Stato ha ribadito che la regola generale dell’art. 92, comma 3, c.p.a. — sei mesi dalla pubblicazione in difetto di notificazione della sentenza — subisce deroga per le pronunce che declinano la giurisdizione. L’art. 105, comma 2, c.p.a. rinvia infatti al procedimento camerale dell’art. 87, comma 3, c.p.a., che dispone il dimezzamento di «tutti i termini processuali», con la sola esclusione, nei giudizi di primo grado, dei termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.

Secondo il Collegio, il riferimento a «tutti i termini processuali» non può non estendersi al termine d’appello, come conferma a contrario la esclusione dal dimezzamento del solo termine per la notificazione degli atti contenenti domande in primo grado. È stata così ribadita la giurisprudenza secondo cui i termini per la notificazione dell’appello avverso i provvedimenti dei TAR che hanno declinato la giurisdizione, e il successivo deposito, sono dimezzati (Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2025, n. 1859), con conseguente riduzione a tre mesi in difetto di notificazione (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2024, n. 9136).

Applicando la regola al caso concreto, la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 17 ottobre 2024, mentre l’appello era stato notificato al Comune il 7 aprile 2025, quando il termine di tre mesi era ormai spirato. Il Collegio ha quindi escluso la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., per difetto di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto: la pendenza dell’incidente di esecuzione non rileva, essendo l’interesse all’appello correlato alla soccombenza, sia pure su questione processuale, nel giudizio dinanzi al TAR.

L’appello è stato pertanto dichiarato irricevibile, con conseguente irrevocabilità della declaratoria di giurisdizione e possibilità di riassunzione dinanzi al giudice dell’esecuzione penale. La definizione in rito su questione rilevata d’ufficio ha giustificato la compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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