La riduzione in pristino non sana la lottizzazione abusiva né impedisce l’acquisizione (Cons. Stato n. 373 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riduzione in pristino dello stato dei luoghi, anche ove integrale, non produce alcun effetto sanante della lottizzazione abusiva, non costituisce causa di estinzione dell’illecito né causa di esclusione della sanzionabilità. L’acquisizione delle aree lottizzate al patrimonio comunale deriva direttamente dall’art. 30, comma 7, d.P.R. n. 380/2001: decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di sospensione, senza che sia stata adottata una diversa determinazione, l’effetto acquisitivo si perfeziona di diritto. Tale effetto non richiede un ulteriore provvedimento formale di trasferimento della proprietà né la verifica della avvenuta riduzione in pristino delle opere. Il presupposto del potere di sospensione resta l’attualità del pregiudizio, ma essa va valutata alla stregua della persistenza, anche parziale, delle opere e delle urbanizzazioni, non della sola destinazione autorizzata dell’area.

Il Fatto

Un terreno acquistato nei primi anni Ottanta da una società cooperativa veniva destinato ad area attrezzata per campeggio, con autorizzazione sindacale rilasciata nel 1981 per il campeggio libero mediante tende e roulottes. L’area era riservata ai soci e ai loro familiari, con gestione affidata a un circolo ricreativo e con un regolamento per l’uso dei servizi comuni.

Nel corso degli anni la Polizia Locale accertava un contesto territoriale fortemente alterato: piazzole frazionate e recintate, pavimentazioni, allacci idrici ed elettrici, viabilità interna, parcheggi e impianti fognari. Il Comune adottava così un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 30, commi 7 e 8, d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/1985, ordinando la sospensione delle attività lottizzatorie e disponendo l’acquisizione al patrimonio comunale. Il TAR Sardegna respingeva il ricorso; la cooperativa proponeva appello.

La Motivazione della Corte

L’appellante contestava il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, sostenendo che il Comune avesse fondato il provvedimento su accertamenti risalenti e su una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, senza verificare lo stato attuale dei luoghi, ormai oggetto di ripristino spontaneo. La censura è infondata: la relazione tecnica prodotta dall’appellante offre una panoramica parziale e non esaustiva, non riferisce di alcune opere di urbanizzazione e non documenta il ripristino integrale.

Il Collegio respinge anche l’eccezione di non contestazione: è la stessa sentenza di primo grado a riconoscere una riduzione in pristino solo parziale delle opere abusive. Sul piano del diritto, il Consiglio di Stato chiarisce il rapporto tra ripristino e sanzione: l’acquisizione deriva direttamente dall’art. 30, comma 7, d.P.R. n. 380/2001 e si perfeziona per il solo decorso inutilizzato dei novanta giorni. La norma è volta a contrastare efficacemente fenomeni abusivi di rilevante impatto urbanistico e territoriale, come affermato dal TAR Lazio Roma, Sez. II quater, n. 13287 del 2025, richiamato dal Collegio.

Ne consegue che la riduzione in pristino non è causa di estinzione dell’illecito né di esclusione della sanzionabilità: la sanzione acquisitiva resta indifferente anche all’eventuale ripristino integrale. Perde così consistenza il secondo motivo, imperniato sull’attualità del pregiudizio: la riduzione allo stato originario era comunque parziale al momento dell’adozione del provvedimento, cosicché la misura risultava giustificata.

Quanto alla qualificazione dei fatti, il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 35968 del 2010), che in un caso analogo ha ravvisato la lottizzazione abusiva negoziale nel trasferimento di un terreno attraverso quote societarie che conferiscono al suolo un assetto proprietario frazionato in lotti, con inequivoca destinazione edificatoria dei lotti. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite liquidate in euro 4.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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