Il difetto di istruttoria travolge l’ordine di demolizione fondato sulle mappe Wegis (TAR Lazio n. 296 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo per difetto di istruttoria il provvedimento comunale che ordina il ripristino di un manufatto balneare sul presupposto della sua totale delocalizzazione rispetto al titolo edilizio, quando il relativo accertamento tecnico è condotto utilizzando le mappe Wegis in luogo delle originarie mappe di impianto catastali. A queste ultime sole va riconosciuto valore probatorio nella delimitazione delle aree demaniali, non risultando analogo riconoscimento per le mappe derivate. L’erronea trasposizione grafica dell’area in concessione, che la colloca in parte sul mare e in parte entro la fascia di rispetto della battigia, sviia l’esercizio del potere repressivo e inficia l’atto terminale. L’inottemperanza dell’amministrazione all’ordinanza cautelare che aveva disposto la rinnovazione della misurazione costituisce ulteriore argomento di prova a sostegno delle doglianze del ricorrente, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il titolare di uno stabilimento balneare impugna l’ordinanza con cui il responsabile di area del Comune ha ingiunto la demolizione delle alterazioni realizzate in totale difformità del permesso di costruire. Secondo l’amministrazione, i manufatti risultano delocalizzati rispetto alla posizione autorizzata, con una traslazione superiore al cinquanta per cento che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. f), legge reg. Lazio n. 15/2008, integra difformità essenziale rispetto al titolo e alla relativa autorizzazione paesaggistica.
Il ricorrente deduce violazione degli artt. 31 e 32 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 54 cod. nav. e delle norme regionali, oltre a eccesso di potere, lamentando che l’istruttoria si fonda su rilievi tecnici errati. L’Agenzia del Demanio si costituisce in giudizio; il Comune non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal confronto tra la fotografia dello stabilimento allegata al progetto assentito e lo stato attuale dei luoghi, rilevando piena corrispondenza: il manufatto è insediato dove è sempre stato. L’elaborato tecnico di parte, costruito sulle mappe di impianto e su un rilievo in situ, dimostra che lo stabilimento non risulta traslato rispetto all’area in concessione, ma vi rientra integralmente.
Il passaggio centrale riguarda il valore probatorio degli strumenti di delimitazione. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio-Roma, Sez. II quater, n. 8566 del 31.07.2018), che riconosce alle mappe di impianto catastali attitudine a delimitare le aree demaniali, mentre non consta che analogo valore sia mai stato attribuito alle mappe Wegis, mere trasposizioni derivate. L’amministrazione ha dunque fondato l’accertamento su un supporto inidoneo.
Da qui la conclusione: il Comune è incorso in un evidente difetto di istruttoria, indotto dagli erronei rilievi dei tecnici incaricati. In base a quelle misurazioni, l’area assentita in concessione sarebbe in parte ubicata nel mare e in parte entro la linea di cinque metri della battigia, esito tecnicamente implausibile che conferma il vizio.
Il Collegio valorizza inoltre, quale argomento di prova, l’inottemperanza del Comune all’ordinanza cautelare che aveva accolto l’istanza di rinnovazione della misurazione, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e il contributo unificato è restituito.
Nota della Redazione
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