Colpa grave del sanitario tra legge n. 1/2026 e responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 257 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La colpa grave del sanitario, anche dopo la novella di cui alla legge n. 1/2026, si configura quando la condotta integri la violazione “manifesta” di norme di diritto, inclusi i parametri delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali, valutati come soft law alla stregua delle circostanze del caso concreto. L’errore diagnostico che ignori un sintomo evidente, quale la comparsa di flittene in un paziente a rischio, costituisce colpa grave per imperizia e negligenza. In tema di responsabilità amministrativa per danno indiretto, il termine di prescrizione decorre dalla data di emissione del titolo di pagamento in favore del terzo danneggiato. La disciplina di cui all’art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994 introduce un “potere riduttivo obbligatorio”, che impone di porre a carico del responsabile il danno nella misura del 30% del pregiudizio accertato, sempre che il duplum della retribuzione annua lorda sia superiore a tale importo.
Il Fatto
La procura contabile ha convenuto in giudizio un medico ortopedico per il danno erariale cagionato all’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, quantificato in euro 100.000,00, corrisposti a titolo di franchigia a seguito di una transazione stipulata con un paziente. Il paziente, dopo essere stato trattato per una frattura del perone, aveva subito l’amputazione della gamba destra a causa di una fascite necrotizzante contratta in seguito alla condotta del sanitario. La responsabilità del medico era stata accertata dal Tribunale di Crotone, che aveva condannato l’ASP al risarcimento dei danni, e l’amministrazione si era rivolta contro il proprio dipendente.
Il convenuto ha eccepito il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata citazione della compagnia assicuratrice, la prescrizione dell’azione e l’inammissibilità della citazione per tardiva denuncia del sinistro. Nel merito, ha negato la sussistenza del nesso di causalità e della colpa grave, chiedendo l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente respinto le eccezioni processuali. Ha chiarito che l’obbligo assicurativo di cui all’art. 1, comma 4-bis, della legge n. 1/2026, è stato posticipato al 1° gennaio 2027 dalla legge di conversione del decreto-legge n. 200/2025, sicché la compagnia non può essere chiamata in giudizio, anche in ragione del divieto di cui all’art. 83 c.g.c. Quanto all’eccezione di inammissibilità, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la legge n. 24/2017 non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, come quello in esame, risalente al 14 marzo 2017.
Sul punto della prescrizione, la Corte ha precisato che, trattandosi di danno indiretto, il termine quinquennale decorre dalla data di liquidazione delle somme al paziente, coincidente con l’emissione dell’ordinativo di pagamento (23 luglio 2025). Poiché l’invito a dedurre era stato notificato il 3 dicembre 2025, l’eccezione è stata rigettata.
Nel merito, la Corte ha accertato la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità amministrativa. Dalle risultanze medico-legali è emerso che il convenuto, nonostante la comparsa di flittene, aveva riposizionato l’apparecchio gessato, rimandando il controllo a distanza di tredici giorni. Tale condotta è stata ritenuta gravemente colposa, in quanto la comparsa di flittene avrebbe dovuto indurre il medico a indagare su una possibile infezione cutanea, tanto più in un paziente diabetico. La Corte ha escluso che la consulenza esplorativa richiesta dalla difesa fosse ammissibile, essendo la prova del nesso causale già raggiunta in base al principio del “più probabile che non”.
Quanto alla disciplina applicabile, la Corte ha affermato che la legge n. 1/2026, essendo norma processuale, si applica ai giudizi pendenti. Ha pertanto valutato la condotta del sanitario alla luce della nuova nozione di colpa grave, ritenendola integrata nella specie per violazione delle regole di comune esperienza medica, a prescindere dalla natura di soft law delle linee guida.
Infine, la Corte ha applicato il “potere riduttivo obbligatorio” di cui all’art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994, condannando il convenuto al pagamento di euro 30.000,00, pari al 30% del danno, oltre rivalutazione e interessi.
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Nota della Redazione
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