Cessazione parziale materia del contendere su rimborso bonifico disconosciuto e spese lite (ABF Collegio di Milano n. 475 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso integrale, da parte dell’intermediario, delle somme oggetto di operazioni di pagamento disconosciute, unitamente al contributo per la presentazione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale di restituzione. La domanda accessoria di refusione delle spese di lite non può trovare accoglimento in assenza della prova documentale dell’effettività, funzionalità e rilevanza della presenza dei professionisti nella gestione del procedimento, nonché del presupposto del comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario. Il rimborso spontaneo e integrale, comprensivo delle spese di presentazione del ricorso, esclude la configurabilità di tale condotta.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver subito, in una medesima giornata, una frode informatica riconducibile al fenomeno del phishing, concretatasi nell’esecuzione di quattro bonifici online per un importo complessivo di € 1.560,00. Le operazioni sarebbero state realizzate mediante accesso in App, su device certificato dell’utilizzatore, all’area riservata dei servizi di mobile banking dell’intermediario.

La ricorrente disconosce gli addebiti e imputa la responsabilità della frode all’intermediario, che non avrebbe saputo impedire la violazione del proprio sistema informatico. Chiede quindi il rimborso della somma, gli interessi legali dal reclamo al saldo e la refusione delle spese di lite, da liquidarsi in via equitativa. L’intermediario, con le controdeduzioni, rappresenta di aver rimborsato integralmente, a titolo conciliativo, la somma richiesta oltre al contributo di € 20,00, e chiede la cessazione della materia del contendere.

La motivazione del Collegio

Il Collegio osserva che alla data delle operazioni contestate era vigente il D. Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD II). La valutazione delle reciproche responsabilità avrebbe dovuto svolgersi, pertanto, sui due profili dell’onere probatorio: l’accertamento della regolare autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento e l’accertamento dell’eventuale colpa grave dell’utilizzatore.

Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, il Collegio rileva che l’intermediario, successivamente alla proposizione del ricorso, a titolo conciliativo e senza assunzione di responsabilità alcuna, ha rimborsato l’intero importo delle operazioni fraudolente, oltre alle spese di presentazione del ricorso all’ABF. Il convenuto fornisce evidenza dell’avvenuto accredito della somma complessiva di € 1.580,00 sul conto di corrispondenza della cliente. Ne deriva la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda principale.

Quanto alla domanda accessoria di refusione delle spese di lite, il Collegio ne esclude l’accoglimento per difetto delle condizioni individuate dal Collegio di Coordinamento con Decisione n. 4580/2025. La cliente non produce la parcella dei professionisti assunti per il supporto legale, né l’evidenza documentale atta a dimostrare l’effettività, la funzionalità e la rilevanza della presenza dei professionisti nella gestione del procedimento.

Il Collegio valorizza inoltre il fatto che il rimborso integrale delle operazioni disconosciute, unitamente alle spese di presentazione del ricorso, dimostra come non sia rilevabile in capo all’intermediario quel comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico, ipotizzato dal Collegio di Coordinamento quale condizione idonea a giustificare la presenza del professionista. Il ricorso è pertanto dichiarato parzialmente cessato nella materia del contendere e non accolto nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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