Rimborso IMU dopo declaratoria di incostituzionalità e rapporti esauriti (Cass. civ. Sez. 5 n. 13657 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di imposte, il rapporto tributario si intende esaurito solo quando sia intervenuta una preclusione che lo abbia reso irretrattabile, come il giudicato, la prescrizione o la decadenza. Il pagamento dell’imposta, eseguito senza contestazioni, non determina di per sé l’esaurimento del rapporto, con la conseguenza che il contribuente ha diritto al rimborso di quanto versato se, a fronte di una successiva pronuncia di illegittimità costituzionale della norma impositiva, abbia presentato istanza di rimborso nel termine di legge. La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201/2011, come modificato, non preclude il diritto al rimborso per i rapporti non ancora esauriti.
Il Fatto
Il Comune di Tarcento proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia che aveva respinto l’appello del Comune confermando l’accoglimento dell’istanza di rimborso IMU presentata dal contribuente per l’anno 2016. Il contribuente aveva versato l’imposta a seguito di avviso di accertamento notificatogli dal Comune, che negava l’agevolazione per l’abitazione principale per la mancata residenza anagrafica della moglie nell’immobile, in applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011.
Il diniego al rimborso era stato ritenuto illegittimo in virtù della sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022, che aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui richiedeva la dimora e la residenza anagrafica di entrambi i componenti del nucleo familiare, anziché del solo possessore. Il contribuente era rimasto intimato nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i primi due motivi di ricorso, con i quali il Comune deduceva che, nonostante la pronuncia di illegittimità costituzionale, non sussistesse alcun diritto al rimborso in favore del contribuente che avesse versato l’imposta in base alla disciplina vigente e a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo. I giudici di legittimità disattendono la tesi, richiamando il principio consolidato secondo cui solo con la scadenza del termine per formulare la richiesta di rimborso si determina il consolidamento dei rapporti tra contribuente ed erario. Il pagamento incontestato non determina l’esaurimento del rapporto, essendo irretrattabili solo i rapporti in relazione ai quali sia intervenuta una preclusione, come il giudicato, la prescrizione o la decadenza.
Il principio, già affermato in precedenti come Cass. n. 8747/2021 e Cass. n. 2822/2012, trova conferma nelle più recenti pronunce Cass. n. 4842/2024 e Cass. n. 21838/2021. La Corte precisa che, in materia tributaria, i rapporti esauriti sono quelli in cui il pagamento sia stato eseguito senza che sia stata presentata domanda di rimborso nel termine stabilito a pena di decadenza, o nella previsione residuale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
Quanto al terzo e quinto motivo, la Corte esclude che il giudice di secondo grado abbia ravvisato un obbligo generalizzato per l’amministrazione di procedere in autotutela in presenza di atti impositivi definitivi invalidi. Il richiamo all’ordinanza Cass. n. 21590 del 2024 risultava funzionale ad argomentare la tesi per cui un rapporto fondato su atto definitivo non può ritenersi esaurito in presenza di ragioni di interesse generale, come quelle derivanti da una pronuncia di illegittimità costituzionale.
Il quarto motivo, relativo alla motivazione apparente, è parimenti disatteso: la motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione, mentre nel caso di specie il giudice di appello aveva esposto esplicitamente l’iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione. La proposta di definizione anticipata merita integrale conferma e il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al versamento della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.