Rimborso IVA al cedente gravato da false dichiarazioni d’intento (Cass. civ. Sez. V n. 26724 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso dell’IVA del cedente non è ostacolato dalla scelta di versare l’imposta mediante definizione agevolata, poiché l’effetto transattivo dell’agevolazione opera solo per sanzioni e accessori, restando l’imposta dovuta per intero. La procedura di variazione in diminuzione ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972 non è applicabile quando il cedente, dopo aver percepito il corrispettivo, non recuperi dal cessionario la sola imposta addebitata in rivalsa ex art. 60 del medesimo decreto, correlata la riduzione unionale al mancato pagamento del corrispettivo e non al mancato recupero dell’IVA. L’obbligo di pagamento posto dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 471/1997 a carico del cessionario con dichiarazione d’intento priva dei presupposti non trasferisce la soggettività passiva: il cedente estraneo alla frode, gravato in via definitiva dell’imposta e diligente nel recupero, può avvalersi del rimborso, purché sia scongiurato il rischio di perdita di gettito. Opera il principio di neutralità dell’IVA, non potendo l’imposta gravare definitivamente sul cedente che agisce quale collettore per conto dello Stato.

Il Fatto

Una società petrolifera aveva ceduto prodotti senza applicare l’IVA, in forza di dichiarazioni d’intento dei cessionari successivamente rivelatesi false. A seguito di accertamento, la società aveva definito il rapporto con adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 2 d.l. n. 119/2018, versando l’intera imposta e beneficiando dell’abbattimento di sanzioni e accessori.

Esercitata la rivalsa sui cessionari e rimasta questa infruttuosa per incapienza patrimoniale, la società aveva chiesto il rimborso all’Amministrazione finanziaria. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto la domanda; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in riforma, l’aveva respinta, ritenendo il rapporto tributario cristallizzato dall’accordo e individuando nella variazione ex art. 26 l’unico rimedio. La contribuente ricorre per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il primo motivo, che denunciava motivazione apparente. Richiamando Sez. U. n. 22232 del 2016 e Sez. U. n. 8053 del 2014, si afferma che la sentenza impugnata spiega in modo comprensibile le ragioni dell’inammissibilità dell’istanza, superando il minimo costituzionale.

Il quarto motivo, esaminato per primo in applicazione della ragione più liquida, è fondato. L’effetto transattivo della definizione agevolata riguarda solo sanzioni e accessori, mentre l’imposta è versata integralmente: il pagamento non chiude quindi il rapporto in senso ostativo al rimborso. Il Collegio richiama Sez. U. n. 3674 del 2010, che alla luce della sentenza CGUE 17 luglio 2008, causa C-132/06, ha escluso la compatibilità unionale di una rinuncia parziale all’IVA, e Cass. n. 5484 del 2025, che estende la rivalsa successiva anche agli strumenti deflattivi.

Anche il secondo motivo è fondato. L’art. 60, ultimo comma, d.P.R. n. 633/1972, come novellato dall’art. 93 d.l. n. 1/2012, è volto a ripristinare la neutralità dell’imposta: la rivalsa successiva, facoltativa, presuppone il versamento definitivo della maggiore IVA e consente al cessionario di detrarre quanto pagato. Secondo la ricostruzione dei tre rapporti autonomi, il cedente che versi IVA superiore al dovuto è legittimato a chiedere il rimborso, purché sia escluso il rischio di perdite fiscali per l’erario.

La Corte esclude l’applicabilità dell’art. 26, comma 2, cit.: la norma contempla il venir meno dell’operazione o la riduzione dell’imponibile per mancato pagamento del corrispettivo, non il recupero della sola imposta addebitata in rivalsa. Il fatto che il cessionario non versi l’IVA non incide sul soggetto passivo, che resta il cedente nonostante l’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 471/1997. Il Collegio richiama la giurisprudenza unionale sulla neutralità (CGUE Terracult, causa C-835/18; Tulică e Plavoşin, cause C-249/12 e C-250/12; Zipvit, causa C-156/20; Euler Hermes, causa C-482/21) e la Corte cost. n. 95 del 2019 sul ruolo della fattura.

Il diritto al rimborso sorge dunque da una fattispecie complessa: pagamento definitivo dell’IVA in sede agevolata e successivo vano esperimento della rivalsa. La Corte cassa la sentenza e rinvia al giudice tributario di secondo grado perché accerti in fatto i profili indicati, il rispetto del termine di decadenza ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e l’assenza di rischio di perdita di gettito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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