Verbale ispettivo e valore confessorio delle dichiarazioni del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26708 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali e dall’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i verbalizzanti attestano avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le altre circostanze di fatto accertate — tra cui le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori — costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile dal giudice insieme alle altre risultanze istruttorie. La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile, poiché l’ispettore, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale e difetta l’animus confitendi, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell’inchiesta. La valutazione delle risultanze probatorie e l’attendibilità dei testi costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, censurabili in cassazione solo nei rigorosi limiti consentiti.

Il Fatto

L’I.N.P.G.I. emetteva decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi assicurativi omessi, a seguito della riqualificazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa intrattenuti con due giornaliste come lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 2 del C.C.N.L.G. («collaboratore fisso»). L’accertamento ispettivo si era concluso con un verbale nel quale il legale rappresentante della società aveva reso alcune dichiarazioni.

La società si opponeva al decreto. Il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, ritenendo non assolto l’onere probatorio dell’Istituto ex art. 2697 c.c.. La Corte d’appello di Roma rigettava l’appello, confermando che non era stata dimostrata né la permanenza dell’impegno a porre a disposizione la propria opera nell’intervallo tra le prestazioni, né la responsabilità di un servizio affidato. L’Istituto ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione logica, sono dichiarati inammissibili e comunque infondati. Quanto ai profili di vizio di motivazione, la Corte rileva che le censure sono precluse in presenza di una pronuncia cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., applicabile ratione temporis, non avendo il ricorrente allegato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni fossero diverse.

Nel merito, la Corte ricorda che sono denunciabili ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. le sole fattispecie di motivazione assente, apparente o manifestamente contraddittoria, tale da determinare una violazione costituzionalmente rilevante ex art. 111 Cost. Tali ipotesi non sono né prospettate né ravvisabili: la sentenza impugnata ha esplicitato con argomentazioni adeguate gli elementi in fatto e in diritto che escludono la subordinazione.

Quanto alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, la Corte osserva che la pronuncia le ha esaminate e apprezzate specificamente, esprimendo una valutazione insindacabile e rispettosa del loro valore non confessorio. La scelta tra le risultanze probatorie involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, libero di attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili, senza obbligo di confutare ogni singolo elemento (Cass. n. 16467/2017; Cass. nn. 17702/2015, 13485/2014).

La Corte esclude anche la violazione dell’art. 115 c.p.c., che richiede di denunciare l’assunzione di prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza sul diverso peso attribuito alle prove proposte (Cass. Sez. U. n. 20867/2020). La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi l’attribuzione di un valore diverso da quello normativo, e non quando si deduca il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento, ormai sindacabile solo nei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 8053/2014).

Da ultimo, la Corte ribadisce che la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile (Cass. n. 9251/2010; Cass. n. 17702/2015, n. 20938/2025 e n. 5968/2024). Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese e contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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