Rimborso IVA per società non operativa e detrazione da immobile di terzi (Cass. civ. Sez. 5 n. 1967 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso dell’IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di cui il soggetto passivo non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, sussiste purché sia presente un nesso di strumentalità tra i beni e l’attività svolta. In materia di società non operative, l’art. 30 della legge n. 724/1994 va disapplicato, non potendosi derivare la privazione del diritto di detrazione in mera dipendenza dell’entità delle operazioni realizzate dal contribuente, ma solo ove la situazione sia riconducibile a una frode o a un abuso. Il diritto alla detrazione dell’IVA va riconosciuto se il soggetto passivo ha effettivamente esercitato un’attività economica, ha impiegato i beni e i servizi acquistati per operazioni soggette a imposta e le operazioni non si inseriscano in una frode o non integrino un abuso. La Corte di cassazione può decidere nel merito la questione di puro diritto, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., anche in caso di omessa pronuncia del giudice d’appello, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Il Fatto

La società contribuente impugnava il provvedimento con cui l’Agenzia delle entrate negava il rimborso del credito IVA richiesto con il Modello Unico/SP 2014, sul presupposto che la società non avesse mai svolto l’attività di albergo e fosse da considerare non operativa. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, accoglieva il ricorso, ritenendo che gli acquisti effettuati dalla società nel periodo 2005-2008 avessero natura preparatoria rispetto all’attività d’impresa che intendeva avviare e che l’immobile, di proprietà di terzi, fosse strumentale a un’attività imprenditoriale effettiva, bloccata da cause di forza maggiore consistite in una procedura espropriativa.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo: l’omessa pronuncia e la violazione degli artt. 19 e 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972 in relazione all’indetraibilità dell’IVA su spese per la ristrutturazione di un immobile di proprietà di terzi; la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per carenza probatoria; la nullità della sentenza per motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla detraibilità dell’IVA per i lavori di ristrutturazione di immobile di proprietà di terzi. Pur riconoscendo l’omessa pronuncia del giudice d’appello sulla questione, il Collegio ha ritenuto di poter decidere direttamente nel merito, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di questione di puro diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Nel merito, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13162 del 2024, secondo cui l’esercente attività d’impresa ha diritto al rimborso dell’IVA per i lavori di ristrutturazione di immobili detenuti in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra i beni e l’attività svolta. Le Sezioni Unite hanno attribuito all’espressione “acquisto di beni ammortizzabili” di cui all’art. 30, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 un significato ampio, comprensivo della disponibilità dei beni in virtù di un titolo che ne garantisca il possesso o la detenzione per un periodo apprezzabilmente lungo, quale il contratto di locazione o comodato, ferma la necessaria strumentalità dei beni all’esercizio dell’impresa.

Quanto al quarto motivo, concernente la motivazione apparente, la Corte lo ha ritenuto fondato con assorbimento del terzo. Il giudice d’appello, nel riconoscere il diritto al rimborso, non aveva adeguatamente spiegato in che modo l’evento straordinario rappresentato dalla procedura espropriativa avesse potuto modificare la natura delle spese che l’amministrazione finanziaria riteneva sostenute per l’utilizzo personale dell’imprenditore e dei suoi familiari, rendendole rimborsabili anche se non inerenti all’attività imprenditoriale.

La Corte ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia UE, causa C-341/22 del 2024, Feudi di San Gregorio, e la successiva Cass. n. 24442/2024, affermando che l’art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo IVA al soggetto che effettui operazioni rilevanti il cui valore economico non raggiunga la soglia fissata dalla normativa nazionale. Il mancato raggiungimento del ricavo figurativo fonda una presunzione legale relativa di non operatività, superabile dal contribuente che dimostri l’esistenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse carente e illogica nella parte in cui aveva escluso la preclusione al rimborso per l’esistenza di un evento straordinario senza spiegare in che modo tale evento avesse potuto rendere rimborsabili spese non inerenti. La motivazione non superava la soglia del minimo costituzionale, sicché la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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