Rimborso premio non goduto per vendita veicolo fuori dalla specialità RCA (Arbitro Assicurativo n. 913 del 05.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, la disciplina speciale dell’art. 171 cod. ass. — che attribuisce all’alienante il diritto al rimborso del rateo di premio non goduto al netto dell’imposta e del contributo di cui all’art. 334 cod. ass. — ha natura eccezionale e non è estensibile, in assenza di espressa previsione, alle garanzie accessorie facoltative stipulate congiuntamente alla R.C. Auto. Per tali coperture opera la disciplina di diritto comune, con la conseguenza che il rimborso del premio non goduto è dovuto soltanto se le condizioni generali di polizza lo prevedano in deroga. La parzialità informativa del call center, ove la scelta dell’assicurato fosse comunque l’unica concretamente praticabile, non è idonea a pregiudicare il consenso e non è fonte di risarcimento del danno.

Il Fatto

Il ricorrente acquista nel novembre 2025, tramite un intermediario, una polizza R.C. Auto con diverse garanzie accessorie, versando un premio complessivo di euro 825,35. Il 12 gennaio 2026 vende il veicolo e contatta telefonicamente il servizio di assistenza dell’intermediario per chiedere la sospensione della polizza. Secondo la sua ricostruzione, l’operatore lo avrebbe indotto a interrompere il contratto, rassicurandolo sul rimborso integrale dei mesi non goduti.

Circa due ore dopo riceve un rimborso di euro 137,88. Apprende poi che la restituzione riguardava solo la quota residua della R.C. Auto e non le garanzie accessorie. Chiede quindi all’Arbitro Assicurativo il rimborso del residuo valore della polizza, quantificato in euro 533,79. L’intermediario eccepisce che la vendita determina la cessazione del rischio e che il rimborso è stato correttamente limitato alla sola copertura obbligatoria, al netto di imposte e contributo S.S.N.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente gli effetti della vendita del veicolo sulle polizze stipulate. L’art. 171, comma 1, cod. ass. riconosce all’alienante, a scelta irrevocabile, la risoluzione del contratto con diritto al rimborso del rateo di premio non goduto, la cessione del contratto all’acquirente o la sostituzione del veicolo. La disciplina di dettaglio è nell’art. 10 del D.M. n. 86/2008, il cui comma 4 conferma la restituzione della parte di premio pagata e non goduta al netto di imposta e contributo.

La questione centrale riguarda l’estensibilità di tale regime alle garanzie accessorie. Sul piano letterale né l’art. 171 cod. ass. né l’art. 10, comma 4, del D.M. n. 86/2008 lo precisano. Il richiamo all’art. 334 cod. ass., che grava solo sulla quota R.C. Auto, non è di per sé risolutivo. Il Collegio valuta anche l’art. 170-bis, comma 1-bis, cod. ass., che estende espressamente ai rischi accessori la regola dettata per la scadenza naturale, ma ritiene che tale previsione ad hoc, introdotta dalla legge n. 124/2017 con finalità concorrenziali, confermi in via interpretativa che la regola primaria opera solo nell’area della R.C. Auto.

Per le garanzie facoltative torna applicabile il diritto comune. L’art. 1918 cod. civ. prevede che l’alienazione delle cose assicurate non sciolga il contratto, ma trasferisca i diritti e gli obblighi all’acquirente. La giurisprudenza esclude però l’applicazione di tale norma alla responsabilità civile, poiché il rischio non riguarda una cosa determinata (Cass. civ. n. 678/1966). Il Collegio conclude che la specialità della disciplina R.C. Auto, giustificata dalla sua natura obbligatoria, non è estensibile ad altre coperture, salva espressa deroga pattizia nel limite dell’art. 1932 cod. civ.

Nel caso concreto, le condizioni generali di polizza prevedono all’art. 1.16 la risoluzione con restituzione del premio non goduto della sola R.C. Auto; gli artt. 1.17, 1.18 e 1.19 confermano tale assetto. Poiché il ricorrente non era proprietario di altro veicolo, l’unica opzione praticabile era la risoluzione, con rimborso limitato alla copertura obbligatoria.

Quanto alla condotta del call center, il Collegio richiama gli artt. 54 e 76 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e l’art. 1228 cod. civ., nonché l’onere probatorio secondo Cass. civ. n. 13533/2021. Ritiene però che la scelta dell’assicurato fosse comunque l’unica possibile e che gli effetti restitutori fossero ineludibili: la contestazione si risolve in una parzialità informativa inidonea a pregiudicare il consenso e non risarcibile. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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