Rimborso spese legali ai professori universitari in forza del principio generale (TAR Toscana n. 83 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge n. 135/1997, pur riferendosi testualmente ai dipendenti delle amministrazioni statali, esprime un principio generale dell’ordinamento che trova fondamento nell’art. 28 Cost. e assicura copertura patrimoniale a valle dell’attività istituzionale del dipendente pubblico. Ne consegue che il diritto al rimborso delle spese legali spetta anche ai professori universitari, legati all’Ateneo da un rapporto di servizio ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 165/2001, e non può essere escluso in ragione dell’autonomia universitaria, che non può comprimere le garanzie patrimoniali riconosciute dall’art. 33, comma 6, Cost. Il rimborso presuppone la conclusione del giudizio con provvedimento che escluda la responsabilità e la connessione tra fatti contestati e obblighi istituzionali; la quantificazione resta subordinata al parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato.

Il Fatto

Il ricorrente, professore ordinario di chirurgia generale presso l’Università degli Studi di Firenze, aveva prestato attività quale componente della Commissione di indirizzo e autovalutazione del dipartimento. In relazione ad alcune deliberazioni della Commissione era stato sottoposto a indagine penale per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e abuso d’ufficio; il procedimento si era concluso con decreto di archiviazione del Gip.

Chiese quindi all’Ateneo il rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 67/1997. L’istanza fu respinta dal Dirigente dell’area affari generali e legali, sul rilievo dell’inapplicabilità della norma ai docenti universitari, non dipendenti statali, stante la natura di ente pubblico autonomo dell’Università; decisione confermata all’esito del riesame. Il professore ha impugnato i dinieghi chiedendo anche l’accertamento del diritto al rimborso.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio qualifica la posizione del dipendente: nel procedimento di rimborso l’Amministrazione non esercita un potere discrezionale autoritativo, ma viene in rilievo un rapporto paritetico in cui il dipendente vanta, alla ricorrenza dei presupposti, un vero e proprio diritto soggettivo. La cognizione ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., trattandosi di rapporto di pubblico impiego non privatizzato.

Nel merito il ricorso è fondato. Il TAR aderisce all’indirizzo del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 11680 del 2022, secondo cui l’art. 18 citato è espressione di un principio generale riferibile all’art. 28 Cost., volto a dare copertura patrimoniale alle attività istituzionali del dipendente pubblico che, coinvolto in un processo per ragioni d’ufficio ed uscitone illeso, chiede di essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche.

Il Collegio stigmatizza l’interpretazione tassativa e testuale proposta dall’Avvocatura: essa è irragionevole e, applicata ai professori universitari, li porrebbe in posizione deteriore rispetto a qualsiasi altro funzionario, nonostante lo status costituzionale fondato sull’art. 33, comma 6, Cost. L’autonomia universitaria non può convertirsi in strumento limitativo delle guarentigie patrimoniali del docente. Nello stesso senso il TAR richiama TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 1415 del 2024.

Quanto all’ordinanza della Cassazione n. 41999 del 2021, invocata nel parere erariale, il TAR la ritiene non significativa: essa esclude il rimborso per i non dipendenti pubblici (nella specie un Presidente di autorità portuale, funzionario onorario), categoria in cui non rientrano i docenti, legati allo Stato da rapporto di servizio ex art. 3 d.lgs. n. 165/2001.

Sussistono dunque tutti i presupposti: la connessione tra fatti contestati e corretto assolvimento degli obblighi istituzionali e un provvedimento tendenzialmente definitivo, l’archiviazione, che ha riconosciuto la correttezza della condotta. Il diritto al rimborso è accertato, ma la quantificazione richiede il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato, non espresso perché la spettanza era stata esclusa in limine. Gli atti sono annullati; spese di lite liquidate in 3.000,00 euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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