Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e spese compensate (TAR Puglia n. 83 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato. La verifica dell’interesse alla decisione attiene alla persistenza dell’utilità concreta del giudizio e non al merito delle censure. La sopravvenuta carenza può derivare anche dalla dichiarazione resa dalla parte di non avere più interesse. La declaratoria di improcedibilità determina l’assorbimento di ogni altra valutazione nel merito. La compensazione delle spese di lite è giustificata dall’esito complessivo del giudizio e dal contegno processuale delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha disposto la revoca della concessione per l’occupazione stagionale di suolo pubblico ad uso commerciale. Il provvedimento si fondava sull’art. 52, comma 2, del Regolamento Comunale, in ragione di reiterate violazioni delle prescrizioni concessorie e di un atto inibitorio dell’attività commerciale.
Con decreto presidenziale e poi con ordinanza cautelare la Sezione ha accolto la domanda di sospensione, ravvisando il fumus boni iuris nella mancata valutazione delle memorie difensive presentate in sede amministrativa. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2025 il difensore del ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse; la difesa del Comune ha preso atto della dichiarazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la costante giurisprudenza amministrativa che individua le ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse: la mancata impugnazione di un atto presupposto o collegato; l’impugnazione parziale di un provvedimento fondato su più ragioni indipendenti; la sopravvenienza di un atto o fatto che rende inutile l’annullamento; la dichiarazione della parte di non avere più interesse. Il riferimento è, tra le altre, a Consiglio di Stato, sez. V, n. 9683 del 2023 e a Cons. Stato, sez. IV, n. 2768 del 2023.
Nel caso concreto ricorre l’ipotesi della sopravvenienza. Il Comune ha rappresentato, con memoria depositata il 13 novembre 2024, che la determinazione impugnata ha ormai esaurito i suoi effetti inibitori. È venuto meno, dunque, l’interesse a una pronuncia di annullamento, perché l’eventuale caducazione dell’atto non produrrebbe più alcuna utilità concreta per il ricorrente.
A ciò si aggiunge la dichiarazione resa a verbale dal difensore all’udienza pubblica. Il Collegio la qualifica come espressiva della perdita di interesse alla decisione. La combinazione dei due elementi — la sopravvenuta inefficacia dell’atto e la dichiarazione di parte — conduce alla declaratoria di improcedibilità.
La conseguenza processuale è duplice. Da un lato, ogni altra valutazione nel merito resta assorbita: le censure proposte, pure favorevolmente considerate in sede cautelare, non vengono esaminate. Dall’altro, in ragione dell’esito complessivo del giudizio e del contegno delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese. La sentenza ordina infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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