Emergenza Covid, sopravvenuta carenza di interesse sugli atti di sospensione RSA (TAR Lombardia n. 3148 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse al ricorso costituisce condizione dell’azione e deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione. Il giudice è tenuto a verificare d’ufficio la persistenza di tale condizione. Quando i provvedimenti impugnati abbiano esaurito la propria efficacia per il sopravvenire di un atto che li abbia superati, la domanda caducatoria diviene improcedibile per carenza di interesse. Non integra un interesse attuale e concreto la mera eventualità che l’Amministrazione ponga in futuro gli atti gravati a fondamento di un non precisato provvedimento negativo. La lesione meramente ipotetica o futura non costituisce sostrato materiale idoneo a sorreggere l’azione.
Il Fatto
Una RSA impugnava davanti al TAR Lombardia una pluralità di atti adottati nella primavera del 2020 da Regione Lombardia e da ATS Bergamo, con i quali era stata disposta la sospensione dell’inserimento di nuovi ospiti provenienti dalle strutture ospedaliere. La ricorrente censurava, tra l’altro, l’estensione del blocco anche alle strutture non contrattualizzate, l’incompetenza dell’organo regionale e il difetto dei presupposti normativi dell’emergenza. Proponeva due atti recanti motivi aggiunti, estendendo il gravame ad ulteriori note.
Regione Lombardia e ATS Bergamo eccepivano la tardività del ricorso, la carenza di interesse e l’inammissibilità delle censure avverso atti endoprocedimentali, chiedendo comunque il rigetto nel merito. La causa giungeva alla decisione all’esito dell’udienza del 18 ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter definire il giudizio in rito, in disparte ogni altra questione pure sollevata dalle resistenti. Rileva che le note avversate erano state emesse durante lo stato di emergenza pandemica per gestire la contingente incapienza ospedaliera e che si trattava di misure ad effetti provvisori, strettamente correlate a quella situazione.
La censurata sospensione è pacificamente venuta meno per effetto della successiva DGR dell’8 giugno 2020. Da ciò deriva il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione della domanda caducatoria, non potendo essa ritrarre alcun concreto vantaggio dall’annullamento di provvedimenti ormai privi di efficacia.
Il Tribunale richiama il principio consolidato secondo cui l’interesse al ricorso, quale condizione dell’azione, deve sussistere in entrambi i momenti, di proposizione e di decisione, con conseguente potere-dovere del giudice amministrativo di verificarne la persistenza. Nel caso concreto l’interesse non presenta più il carattere dell’attualità, essendo venuta meno ogni valenza effettuale asseritamente lesiva. A sostegno richiama TAR Lombardia, I, n. 952 del 30 aprile 2019 e TAR Lombardia, III, n. 1388 del 17 giugno 2019.
La conclusione è confermata dalle stesse difese della ricorrente, che aveva dichiarato di avere agito in via cautelativa contro eventuali conseguenze del verbale di sopralluogo del 26 maggio 2020 e di temere un futuro provvedimento negativo. Il Collegio qualifica tale prospettazione come lesione affatto eventuale, futura ed ipotetica, priva del necessario sostrato di concretezza e attualità.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
Nota della Redazione
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