Rimessa NCC nel solo Comune autorizzante: no al vincolo nell’area metropolitana (TAR Toscana n. 740 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di territorialità dell’attività di noleggio con conducente impone che la sede operativa e almeno una rimessa siano situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Non soddisfa il requisito la disponibilità di una rimessa ubicata in un altro Comune, quand’anche ricompreso nella medesima area metropolitana. La decadenza dall’autorizzazione consegue alla interruzione, anche temporanea, di tale disponibilità. Le questioni di legittimità costituzionale delle norme sul vincolo territoriale e quelle di incompatibilità con il diritto eurounitario sono infondate, perché il limite attiene a un requisito oggettivo dell’attività e non alla condizione soggettiva dell’operatore economico.
Il Fatto
Una società titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, rilasciata dal Comune e transitata al SUAP dell’Unione dei Comuni, subiva la decadenza dall’autorizzazione. Il Comune contestava che, per un periodo di tre mesi, la società non avesse avuto a disposizione alcuna rimessa nel territorio comunale, essendo scaduto il precedente contratto e risultando disponibile soltanto un posto auto in un Comune limitrofo.
La società e il proprio preposto alla guida impugnavano sia il provvedimento comunale sia l’atto SUAP che ne prendeva atto, deducendo la necessità di distinguere la posizione del titolare dell’autorizzazione da quella del soggetto preposto alla guida e sostenendo la validità della rimessa collocata nell’area metropolitana. Proponevano inoltre questione di legittimità costituzionale e di compatibilità comunitaria delle norme sul vincolo territoriale, chiedendo il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva la domanda cautelare per il periculum in mora e rinviava alla pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 3, legge n. 21/1992, che richiede la sede operativa e almeno una rimessa nel territorio del Comune autorizzante. Da qui la conseguenza che non assume rilievo la disponibilità, nel periodo contestato, di un’autorimessa situata in altro Comune, sia pure appartenente alla stessa area metropolitana.
Il Tribunale esamina poi il contratto di comodato successivo, prodotto dalla società: anche a volerne tenere conto, esso non elimina l’assenza della rimessa sul territorio comunale, ma si limita a ridurre il periodo di carenza. Resta pacifico che, in quel lasso di tempo, l’unica disponibilità riguardava la rimessa collocata altrove.
Le censure di costituzionalità e di diritto eurounitario sono respinte sulla base della giurisprudenza richiamata. La Corte cost. n. 56 del 2020 non ha eliminato il vincolo di territorialità: la legge impone un collegamento stabile dell’attività con la rimessa e la sede operativa nel Comune di appartenenza, e la declaratoria di illegittimità ha soltanto escluso l’obbligo di rientro in rimessa tra un servizio e l’altro. Nella lettura del Cons. Stato n. 1703 del 2021, il limite costituisce un requisito intrinseco alla natura del servizio, temperato dalla possibilità di localizzare più rimesse in ambito provinciale.
Quanto al diritto dell’Unione, il Collegio richiama il Cons. Stato n. 1957 del 2025: l’art. 49 TFUE tutela la libertà di stabilimento tra Stati membri, mentre le disposizioni censurate richiedono la localizzazione della rimessa come requisito oggettivo dell’attività, non discriminatorio né fondato sulla cittadinanza o sulla sede legale. La presenza di un’autorimessa effettivamente utilizzata risponde a finalità pubblicistiche e chiunque può essere autorizzato a svolgere il servizio.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione della fattispecie nel suo complesso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.