Divieto generalizzato di recinzione in zona rurale illegittimo (TAR Toscana n. 736 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La norma tecnica di attuazione di uno strumento urbanistico che vieti in modo generalizzato le recinzioni sull’intero territorio rurale è illegittima. La facoltà di recintare un fondo con materiale di scarso impatto visivo, senza opere murarie di sostegno e con intervento di ridotte dimensioni, costituisce manifestazione del diritto di proprietà. Le norme urbanistiche possono conformarla nel quomodo e limitarla in presenza di preminenti interessi pubblici, da vagliare in relazione alle caratteristiche di aree specifiche, ma non possono escluderla in via generale. Il principio vale a maggior ragione per una disciplina di carattere secondario, quale la NTA di un piano operativo. L’irragionevolezza della prescrizione emerge quando essa imponga la conservazione di assetti spaziali legati a destinazioni del territorio risalenti nel tempo e non più attuali.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di appartamenti ad uso abitativo con annessi in località rurale del comune di San Gimignano, hanno realizzato al confine delle rispettive proprietà una recinzione a maglia sciolta verde con pali metallici infissi al suolo, priva di opere murarie, alta 180 cm, con siepi di alloro addossate.
Il Comune ha ordinato la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, ritenendole in contrasto con l’art. 79 delle NTA del Piano Operativo Comunale, che vieta nel territorio rurale le recinzioni atte a introdurre separazioni fisiche fra proprietà, alterando l’impianto e gli spazi aperti originari tipici degli insediamenti agricoli. I proprietari hanno impugnato l’ordinanza insieme alla stessa previsione del piano, lamentando l’assenza di natura edilizia delle siepi, l’insussistenza di uno spazio comune originario e l’illegittimità del divieto indiscriminato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina il motivo relativo all’illegittimità dell’art. 79 del POC e lo ritiene fondato e assorbente. La disposizione non circoscrive il divieto ad ambiti di particolare pregio previamente classificati, ma lo estende all’intero territorio rurale, per conservare l’organizzazione unitaria degli originari compendi agricoli anche quando le aree abbiano perso tale destinazione e siano state legittimamente suddivise in più fondi residenziali.
La norma è anzitutto connotata da irragionevolezza, perché impone di preservare assetti spaziali correlati a usi del territorio risalenti nel tempo e non più attuali. Sotto altro profilo, contrasta con l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa: la facoltà di recinzione, se realizzata con materiale di scarso impatto visivo e con intervento di ridotte dimensioni, privo di opere murarie di sostegno, rientra nelle manifestazioni del diritto di proprietà e può essere limitata e conformata nel quomodo dalle norme urbanistiche, ma non vietata indiscriminatamente in assenza di preminenti interessi pubblici. Il Collegio richiama TAR Torino, sez. II, n. 1342 del 2015 e TAR Brescia n. 362 del 2015, che impongono di valutare tali interessi in relazione alle caratteristiche delle aree specifiche.
Il percorso argomentativo trova avallo nella Corte costituzionale n. 175 del 2019. Nel dichiarare illegittima una norma regionale che vietava nelle zone agricole ogni forma di recinzione non espressamente prevista o non giustificata da stringenti motivi di sicurezza, la Consulta ha chiarito che la legislazione regionale può dettare disposizioni sulle modalità costruttive, porre limitazioni puntuali connesse alla particolarità del territorio e specificare il regime edilizio applicabile, in coerenza con il d.P.R. n. 380 del 2001, ma non può escludere in modo generalizzato una facoltà che il codice civile considera parte integrante del diritto di proprietà.
Tali considerazioni valgono a maggior ragione per una disciplina di carattere secondario come la NTA di uno strumento urbanistico. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata e, in parte qua, dell’art. 79 del POC. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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