Requisiti NCC integrati dall’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti (TAR Toscana n. 739 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti, previsto dall’art. 3 L.R. Toscana n. 67/1993, integra per volontà di legge le condizioni per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente e opera anche rispetto alle autorizzazioni rilasciate sulla base di un bando che non lo richiamasse espressamente. La mancanza del requisito legittima i provvedimenti comunali di sospensione prodromici all’eventuale decadenza, senza che a ciò ostacoli la previsione di una sanzione pecuniaria per la medesima inosservanza. È inconferente il richiamo all’art. 11-bis legge n. 21/1992, che concerne le violazioni degli artt. 3 e 11 della legge nazionale e non la normativa regionale. La regolarità della convocazione all’esame va verificata secondo le modalità di pubblicazione previste dal bando.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto nel 2006, all’esito di un concorso pubblico, l’autorizzazione NCC n. 13/2006 rilasciata da un Comune toscano. Nel dicembre 2022 l’Amministrazione avviava un procedimento di vigilanza sulla licenza, contestando la mancata iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti. Seguiva un provvedimento di diffida con invito a regolarizzare entro sessanta giorni, non impugnato. Non conseguita l’iscrizione, il Comune adottava il provvedimento prot. n. 1331 dell’8.2.2024, che disponeva la sospensione della licenza per tre mesi, con avvertimento della futura revoca in caso di perdurante assenza del requisito.
Il ricorrente impugnava la sospensione e gli atti presupposti, tra cui il regolamento comunale e il bando del 2006, deducendo l’inapplicabilità del requisito alle autorizzazioni già rilasciate, l’eccessività della sanzione e il difetto di convocazione all’esame. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno da sviamento di clientela. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto presupposto e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità, risultando il ricorso infondato. Il punto centrale è che il requisito dell’iscrizione provinciale è previsto dall’art. 3 L.R. n. 67/1993, già vigente al momento del bando del 2006 e del rilascio dell’autorizzazione. Si tratta dunque di una condizione che, per volontà di legge, integrava i presupposti per lo svolgimento dell’attività di NCC, indipendentemente dal contenuto del bando.
Da ciò deriva l’infondatezza del primo motivo. Il regolamento comunale successivo non ha introdotto il requisito, ma si è limitato a dare attuazione alla disciplina regionale preesistente.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha escluso l’applicabilità dell’art. 11-bis legge n. 21/1992, che riguarda le violazioni degli artt. 3 e 11 della legge nazionale e non la normativa regionale. Nemmeno rileva la previsione di una sanzione pecuniaria per la mancata iscrizione: tale profilo sanzionatorio non esclude che l’inosservanza fondi anche i provvedimenti ripristinatori dell’ordine violato, come la sospensione prodromica alla decadenza.
Sulla dedotta mancata convocazione all’esame, l’istruttoria disposta con ordinanza ha chiarito che il bando prevedeva la comunicazione dei candidati e delle modalità della prova mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, con sostituzione della raccomandata. Il ricorrente è stato pertanto legittimamente ritenuto assente alla prova.
Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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