Nuovi volumi e silenzio assenso: insanabilità paesaggistica in Sicilia (TAR Sicilia n. 2914 del 26.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella Regione Siciliana l’autorizzazione paesaggistica, tanto preventiva quanto in sanatoria, rientra nell’esclusiva competenza della Soprintendenza, sicché non è configurabile il silenzio assenso sull’istanza di accertamento postumo di compatibilità. Le opere che comportano la creazione di nuovi volumi o superfici utili sono insuscettibili di sanatoria paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, a prescindere dai materiali impiegati e dalla pretesa natura precaria dei manufatti. La pendenza del procedimento di accertamento postumo non priva l’amministrazione del potere repressivo di cui all’art. 167, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004. Il giudizio di compatibilità va condotto con riguardo alla situazione di fatto e di diritto vigente al momento del suo rilascio, non all’epoca di realizzazione dell’abuso.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile adibito ad abitazione, ha presentato al Comune istanza di permesso di costruire in sanatoria per alcune opere realizzate: un garage chiuso, una tettoia, una porzione di vano tecnico e un corpo veranda. Con successiva istanza ha chiesto alla Soprintendenza il rilascio del nulla osta ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

La Soprintendenza ha negato l’assenso e ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, rilevando che rispetto al precedente nulla osta del 1997 erano stati realizzati altri corpi di fabbrica e che l’area rientra tra quelle tutelate dal Piano Paesaggistico. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, che ha respinto l’istanza cautelare e, all’udienza ex art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sulla pretesa formazione del silenzio assenso sull’istanza. Il richiamo all’art. 20 legge n. 241/1990 e alle norme regionali è giudicato non pertinente: tutte le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione, salvo la tettoia, implicano la realizzazione di nuovi volumi o superfici utili, insuscettibili di accertamento postumo di compatibilità ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Per tali manufatti il meccanismo del silenzio-assenso non è neppure astrattamente configurabile.

Il TAR sottolinea che la tipologia dei materiali impiegati non costituisce indice inconfutabile della natura precaria dell’opera e che la consistenza dei manufatti esclude la qualificazione di meri volumi tecnici, assumendo invece autonoma rilevanza funzionale anche abitativa. Quanto alla tettoia, essa è strutturalmente e funzionalmente collegata alle altre opere abusive e va considerata in modo unitario; non si applica l’art. 29 della l.r. n. 7/2019, che esclude i casi in cui la legge qualifica il silenzio come rigetto, né la restante normativa richiamata, poiché il parere si innesta nel procedimento ex art. 14 della l.r. n. 16/2016, ove l’inerzia protratta per sessanta giorni si qualifica come silenzio-rigetto dopo l’intervento della Corte cost. n. 232/2017.

Il Collegio ritiene non pertinenti i precedenti amministrativi invocati, inerenti al meccanismo di cogestione del vincolo delineato dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Richiamando la Corte cost. n. 160/2021, rileva che la Regione Siciliana gode di potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio: l’attribuzione del potere decisorio alla Soprintendenza è incompatibile con la previa acquisizione del suo parere, che resta assorbito nella decisione finale. Il rilascio dell’autorizzazione e l’accertamento postumo risultano perciò procedimentalmente semplificati.

Il secondo motivo è respinto: la pendenza del procedimento di sanatoria non priva l’ente del potere repressivo previsto dall’art. 167, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, paralizzabile solo con l’eventuale accertamento postumo, nella specie denegato. Il terzo motivo è infondato, non essendo necessaria la comunicazione di avvio per i procedimenti avviati a istanza di parte. Il quarto e il quinto sono rigettati: la motivazione è adeguata e il D.A. 63/Gab. del 12.06.2019 trova applicazione, dovendo il giudizio di compatibilità riferirsi alla situazione vigente al momento del rilascio. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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