La domanda di ammissione al passivo non è modificabile con la richiesta di prededuzione (Cass. civ. Sez. I n. 13693 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ammissione al passivo fallimentare, una volta proposta con il ricorso di cui all’art. 93 l.fall., non è suscettibile di modificazione attraverso un ampliamento del petitum o una variazione della causa petendi. Tale immodificabilità opera anche con riferimento alla richiesta, inizialmente non articolata, di collocazione del credito in prededuzione, che non attribuisce al credito un privilegio ma una precedenza processuale. La domanda può essere soltanto precisata e illustrata attraverso le osservazioni scritte di cui all’art. 95, comma 2°, l.fall., restando ancorata alla vicenda sostanziale dedotta con l’originaria insinuazione.
Il Fatto
La società, proprietaria di un immobile occupato sine titulo dalla società poi fallita, proponeva domanda di insinuazione al passivo per il pagamento delle indennità da occupazione, quantificate in una somma complessiva. Con le osservazioni al progetto di stato passivo, la creditrice precisava la natura della propria pretesa e chiedeva l’ammissione in prededuzione. Il giudice delegato ammetteva, tuttavia, il credito per un importo ridotto, in collocazione chirografaria, aderendo all’eccezione di prescrizione parziale sollevata dal curatore. L’opposizione allo stato passivo veniva rigettata dal tribunale, che riteneva inammissibile la richiesta di prededuzione, in quanto formulata solo in sede di osservazioni, e infondata la domanda di integrale ammissione per intervenuta prescrizione delle annualità anteriori al quinquennio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente le censure relative alla prededuzione e alla prescrizione. Con riferimento alla prima questione, la Suprema Corte riconosce che un precedente arresto (Cass. n. 2899 del 2022) aveva qualificato l’allegazione tardiva della prededucibilità come ammissibile emendatio della domanda, qualora i fatti costitutivi fossero stati già dedotti con l’insinuazione. Tale soluzione viene, tuttavia, espressamente superata.
La Corte rileva come plurimi indici normativi segnino la specialità del procedimento di verificazione del passivo: l’art. 95, comma 2°, l.fall. non contempla la modificazione della domanda, ma solo osservazioni e documenti integrativi; l’art. 103, comma 1°, l.fall. prevede una deroga espressa, confermando la regola generale di segno opposto; l’art. 93, comma 3°, l.fall. impone la specificazione di petitum e causa petendi. Il principio di concorsualità, espresso dalla perentorietà del termine di cui all’art. 16, comma 1°, lett. e), l.fall., preclude al creditore di sostituire successivamente le indicazioni della domanda originaria, anche quando la modifica consista nella richiesta di collocazione in prededuzione. La Corte enuncia, pertanto, il principio per cui la domanda di ammissione al passivo non può essere modificata con la richiesta di riconoscimento della prededuzione.
Quanto ai motivi concernenti la prescrizione e gli atti interruttivi, la Corte li dichiara inammissibili. Il decreto impugnato non aveva trattato tali questioni e la ricorrente non aveva adempiuto all’onere di indicare in quale specifico atto processuale le stesse fossero state dedotte innanzi al giudice di merito, requisito necessario per consentire alla Corte di verificarne la tempestiva allegazione. I motivi di ricorso, infatti, possono investire solo questioni già oggetto del thema decidendum del giudizio di merito, non potendo riguardare questioni nuove che postulino accertamenti in fatto non compiuti dal giudice di merito.
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Nota della Redazione
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