Rimozione dal grado per pena accessoria militare e divieto di bis in idem (Cons. Stato n. 5772 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rimozione dal grado disposta dall’Amministrazione in esecuzione della pena accessoria militare prevista dall’art. 33, comma 2, cod. pen. mil. pace non costituisce sanzione disciplinare e non integra violazione del divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 1371 cod. ord. mil., né del ne bis in idem rispetto alla sospensione disciplinare già espiata. Il decreto ministeriale richiamato dall’art. 867 cod. ord. mil. è un mero contenitore formale e, in applicazione del riparto tra indirizzo politico e gestione amministrativa, la competenza ad adottarlo spetta al dirigente. I criteri Engel non si applicano alla sovrapposizione tra pena accessoria e sanzione disciplinare interna all’ordinamento militare.
Il Fatto
Un brigadiere dell’Arma dei carabinieri riportava condanna, divenuta irrevocabile, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per falsità materiale e porto illegale di armi. La Corte di appello applicava la pena accessoria della rimozione dal grado ai sensi dell’art. 33, comma 2, cod. pen. mil. pace. Il Ministero della Difesa disponeva quindi la rimozione dal grado con provvedimento del 17 gennaio 2020.
Il militare impugnava l’atto davanti al TAR Puglia, deducendo l’illegittimità della misura perché già colpito da sospensione disciplinare dall’impiego, interamente espiata. Il TAR respingeva il ricorso. Proponeva allora appello, riproponendo i profili di incompetenza, di violazione del divieto di sostituzione delle sanzioni e di contrasto con il ne bis in idem convenzionale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rigetta integralmente il gravame. Sul primo motivo, relativo alla pretesa incompetenza della Direzione generale per il personale militare, il collegio richiama il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa sancito dal d.lgs. n. 165/2001. Gli artt. 4, 16 e 70 del testo unico attribuiscono ai dirigenti l’adozione degli atti di gestione, con deroga solo espressa e legislativa.
Il codice dell’ordinamento militare, osserva la Corte, è un’opera di codificazione che riproduce discipline già incise dalle regole generali sul riparto di competenze. Il richiamo a un decreto ministeriale nell’art. 867 cod. ord. mil. non radica di per sé la competenza in capo al Ministro: decisivo è il contenuto dell’atto, non la sua forma. Il Ministro conserva attribuzioni proprie solo nei casi espressamente previsti dagli artt. 1378 e 1389 cod. ord. mil.; per il resto opera il principio ordinario. Il decreto ministeriale è quindi un mero contenitore formale, demandato al dirigente competente.
Nel merito, la Corte esclude che la rimozione costituisca sanzione disciplinare. L’Amministrazione si è limitata a dare esecuzione, in sede amministrativa, alla pena accessoria disposta dal giudice penale, che produce automaticamente la cessazione del rapporto d’impiego ai sensi dell’art. 923, comma 1, lett. i), cod. ord. mil. Non può dunque invocarsi l’art. 1371 cod. ord. mil.
Quanto al bis in idem convenzionale, il collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 2016, che ha valorizzato il carattere provvisorio dell’interdizione temporanea, distinguendola dalle pene accessorie perpetue come la rimozione. I criteri Engel non trovano ingresso, perché la duplicazione riguarda una sanzione disciplinare interna all’ordinamento militare. Il richiamo alla proporzionalità è inconferente, mancando ogni discrezionalità dell’Amministrazione, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 383 del 1997.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.