Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dall’appellante (Cons. Stato n. 5792 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, affermata dall’appellante con dichiarazione depositata in giudizio, determina l’improcedibilità dell’appello per difetto sopravvenuto dell’interesse a ricorrere. L’accertamento di tale sopravvenienza preclude l’esame nel merito dei motivi e impone al giudice una pronuncia di rito. La dichiarazione proveniente dalla parte appellante è idonea a fondare la declaratoria, non risultando contestata né smentita da altri elementi del giudizio. Sussistendo giusti motivi, le spese di lite vanno compensate tra le parti.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Campania l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune in relazione a una serie di manufatti realizzati in assenza di permesso di costruire, tra cui un’ampliazione dell’abitazione, una tettoia in legno, una terrazza e un’unità abitativa seminterrata.

Il TAR, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso. Ha rilevato, tra l’altro, che i ricorrenti non avevano dimostrato la pendenza della domanda di condono asseritamente presentata nel 1993 per le opere di cui ai punti 1-5, e che la documentazione dell’Amministrazione indicava una realizzazione posteriore al 1996. Quanto all’unità abitativa seminterrata, ha escluso la prova della risalenza a epoca anteriore al 1958. Ha inoltre negato vizi di motivazione, data la natura vincolata del provvedimento e la presenza di un vincolo paesaggistico, ed escluso la violazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 in tema di omessa comunicazione di avvio del procedimento. I ricorrenti hanno proposto appello con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha disposto in via istruttoria l’acquisizione dal Comune di una relazione chiarificatrice sulla pendenza della domanda di condono e sulla coincidenza tra le opere oggetto di demolizione e quelle oggetto di sanatoria. Il Comune si è costituito, depositando la relazione e chiedendo il rigetto dell’appello.

Prima della decisione, tuttavia, la parte appellante ha depositato una dichiarazione con cui ha affermato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. La Corte ha qualificato tale evenienza come fatto idoneo a fondare una pronuncia di rito, senza necessità di scrutinare i motivi di appello.

Il Collegio ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti di improcedibilità dell’appello. La rinuncia implicita alla pretesa impugnatoria, manifestata dalla parte, priva il gravame del suo oggetto e preclude l’esame nel merito delle censure proposte avverso la sentenza del TAR.

Quanto alle spese, la Corte ha ravvisato giusti motivi di compensazione, escludendo la condanna della parte soccombente in senso sostanziale. L’appello è stato così dichiarato improcedibile, con integrale compensazione delle spese di lite.

Il percorso argomentativo conferma che l’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione, il cui venir meno in corso di causa impone al giudice una declaratoria di rito, anche a fronte di un’istruttoria già espletata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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